Diritti

“Zingari, zecche, m..de, esche per piranha”. Per la Cassazione gli insulti della leghista Povolo furono una discriminazione etnica

“Zingari di merda, zecche e parassiti capaci di spolpare tutto, (…) che andrebbero usati come esche con i piranha (…) vi auguro calorosamente che cercando di rubare qualcos’altro una tagliola possa mozzarvi le mani non all’altezza del polso ma sopra il gomito cosicché la maglietta possa coprire lo scempio che vi ritrovereste ad essere.. inoltre mi farebbe alquanto schifo vedere i monchi penzolanti ai semafori mentre chiedete l’elemosina con i piedi”. E’ il contenuto di un post pubblicato dalla leghista Giorgia Povolo nel gennaio 2018. Parole che giustificò come sfogo dopo un furto subito e delle quali mesi dopo, una volta diventata assessora alla Politiche sociali del comune di Ivrea, si era scusata. Certo, oltre al post di gennaio c’era anche quello di aprile. “Festeggiamo un popolo che proprio come dice la parola “nomade” dovrebbe muoversi continuamente, il vero risultato è che le zecche stanziano in campi abusivi dalla giovane età alla vecchiaia vergogna!”, aveva scritto in occasione della Giornata internazionale di Rom, Sinti e Caminanti. Invettive che non le hanno impedito di occuparsi di Pari opportunità, di Politiche Giovanili e di Sistemi educativi e diritto allo studio, né di concludere il suo mandato, terminato quest’anno con le amministrative di maggio che hanno consegnato il comune al centrosinistra. Anche perché, nel frattempo, la causa per discriminazione etnica portata avanti dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Torino. Ma i giudici di Cassazione si sono espressi diversamente.

Quando aveva scritto il primo post, la leghista Povolo non era ancora stata eletta. Classe 1989, nata a Chivasso (Torino), nel profilo Facebook incriminato, e poi eliminato, si firmava Giorgina. “Non ero ancora nemmeno in campagna elettorale”, si smarcò ai tempi dell’ingresso in giunta, quando l’opposizione di centrosinistra la accusava di offese “razziste e raccapriccianti”. “Sono parole scritte in un momento di grande rabbia e panico, a seguito di un brutto furto, quando non ero assessore ma una privata cittadina”, scrisse lei in un comunicato. Nondimeno, l’Asgi decise di denunciare i suoi post su Fb perché offensivi e discriminatori verso un’intera etnia, quella Rom. In primo e secondo grado l’assessora leghista ha avuto la meglio, perché nel primo post i giudici hanno ritenuto che Povolo esprimesse “benché con linguaggio inappropriato, inopportuno e violento”, un’invettiva non contro l’etnia rom in sé ma nei confronti di chi delinque per vivere. Il secondo post, invece, “per quanto anch’esso ispirato a trivialità di linguaggio e ad un eccesso espressivo, rappresentava, a giudizio della Corte, semplicemente l’estrinsecazione della libertà di espressione, condivisibile o meno, ma pur sempre manifestazione del diritto tutelato dall’articolo 21 della Costituzione e corrispondente alla linea politica di taluni gruppi politici e partiti”, ricostruisce oggi la sentenza della Terza sezione civile della Cassazione. Che però non è d’accordo, e il 26 maggio 2023 pubblica la decisione di accogliere le motivazioni del ricorso di Asgi contro la sentenza di secondo grado e di rinviare la causa “alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio”.

“La Cassazione smentisce l’assessora di Ivrea: offendere i rom con la giustificazione che “gli zingari rubano” non esime dalla responsabilità per molestie discriminatorie“, scrive oggi l’Asgi, che aveva agito contro i post della Povolo in quanto associazione legittimata dalla legge a promuovere giudizi contro le discriminazioni e le molestie razziali. “Incredibilmente sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Torino avevano rigettato il ricorso ritenendo che la signora ce l’avesse non con i rom ma con i “rom che rubano” e dunque l’offesa fosse rivolta al comportamento e non all’etnia”, ricorda l’associazione. Infine il terzo grado, che l’avvocato Alberto Guariso, rappresentante dell’Asgi nel ricorso insieme al collega Livio Neri, definisce “una sentenza innovativa per l’Italia”, anche rispetto a precedenti decisioni. “Con la sentenza emessa oggi, la Cassazione ha fatto giustizia delle precedenti tesi, affermando che la molestia discriminatoria vietata dalla legge sussiste non solo quando la denigrazione è rivolta esclusivamente alla etnia, ma anche quando l’etnia viene associata a comportamenti delittuosi“, spiegano gli avvocati dell’Asgi. Non solo: anche sul secondo post, liquidato nelle prime sentenze come libera espressione di una leghista, la Cassazione avverte che qualsiasi manifestazione del pensiero, anche a mezzo dei social, deve essere rispettosa del criterio della “continenza”, e non può mai ledere l’altrui dignità. Una decisione che, spiega l’Asgi, “mette un freno all’uso, così comune proprio sui social, di espressioni offensive contro i gruppi etnici di minoranza e pone le basi per costruire relazioni basate sul reciproco rispetto”.