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Quando sono ritenute precarie le strutture edilizie? I criteri

La precarietà di strutture edilizie segue un regolamento giuridico ben preciso. Vediamo i due casi del Tar Lombardia e Lazio.

Può accadere che in fase di riqualificazione edilizia di un immobile o ampliamento di un edificio, ci si trovi dinnanzi a controversia per le opere realizzate dal proprietario che non rispettano a i principi giurisprudenziali dettati dall’ufficio tecnico del Comune.

Alcuni casi giuridici recentemente accaduti presso il Tar Lombardia e il Tar del Lazio, spiegano bene il significato di pretesa precarietà delle strutture edilizie.

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Il caso del Tar Lombardia sulla pretesa precarietà

Il caso dibattuto al Tar di Brescia vede coinvolta una società di compravendita e riparazione di veicoli industriali e accessori, che ha deciso di installare delle strutture metalliche non permanenti come copertura a protezione dei veicoli esposti.

Una sorta di gazebo realizzato con profili d’acciaio e bulloni senza fissaggio a terra in modo da essere classificato come opere/strutture precarie smontabili e amovibili che non necessitano di permesso a costruire.

A seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico il Comune invece adottava un’ordinanza di demolizione, poi oggetto di impugnazione.

Demolizione del manufatto non temporaneo

La sentenza 1230 del 2 del dicembre 2022 del Tar di Brescia ha dato ragione al Comune perché per legge l’opera edilizia è precaria se oltre a non essere stabile e infissa al suolo è anche temporanea. In questo caso il gazebo dotato di illuminazione e utilizzato come deposito appariva come stabile e quindi non poteva rispondere alle caratteristiche di precarietà o di mobilità prescritta per l’edificazione in regime di edilizia libera.

Il caso del Tar Lazio sulla pretesa precarietà

Anche a Roma è recentemente stato sentenziato presso il Tar Lazio una simile situazione di precarietà di un manufatto in legno, realizzato senza richiedere permessi a costruire. In questo caso le strutture realizzate come precari presentavano un volume di complessivi mc 77,81 e mc 417,80 e venivano utilizzato come ufficio, esposizione, laboratorio artigianale.

L’ufficio tecnico del Comune ha richiesto alla proprietà l’obbligo di presentare il permesso per costruire.

Obbligo di permesso a costruire in relazione alla destinazione d’uso

La sentenza n. 15731 del Tar Lazio ha preteso che si chiedessero i permessi a costruire per realizzare i manufatti oggetto della questione. Questi infatti non si possono considerare precari solo perché costruiti in legno o perché non fissati al suolo. Un manufatto è ritenuto precario anche in relazione alla destinazione d’uso.