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Superbonus, cessionari responsabili in solido solo in caso di dolo o colpa grave. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La circolare chiarisce anche il tema della scadenza del 30 settembre per le cosiddette villette (unità monofamiliari e indipendenti). Confermato che il 30% da raggiungere a tale data riguardava sia l'effettuazione dei pagamenti, sia lo stato avanzamento lavori

È stata pubblicata l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti bis. Il documento fornisce chiarimenti in particolare sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti sulla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Sul primo punto il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Si tratta di dolo, quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, e di colpa grave, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia eseguito in assenza di documentazione richiesta.

Nella circolare sono descritte alcune ipotesi “esemplificative e non esaustive” in cui sussistono il dolo e la colpa grave. Il dolo ricorre “quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”. La colpa grave ricorre, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.

Chi non rispetta determinati criteri sarà più soggetto a controlli sui crediti fiscali. Nella circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune specifiche sugli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, stabilendo degli “indici di diligenza”, cioè dei criteri che se rispettati escludono controlli sui bonus edilizi, al contrario potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri l’incoerenza reddituale, l’incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l’ammontare crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare e la mancata effettuazione dei lavori.

La circolare chiarisce anche il tema della scadenza del 30 settembre per le cosiddette villette (unità monofamiliari e indipendenti). Confermato che il 30% da raggiungere a tale data riguardava sia l’effettuazione dei pagamenti, sia lo stato avanzamento lavori. Per chi ha già comunicato la cessione del credito, il Sal certificato assorbe le altre attestazioni. Per quanto attiene poi alla correzione degli errori nelle comunicazioni già inviate alle Entrate per le cessioni e gli sconti in fattura, e già accettate dai cessionari e dai fornitori, l’Agenzia chiarisce quali sono gli errori formali (che richiedono solo una nota via Pec) e gli errori sostanziali, che impattano sul credito d’imposta e necessitano dell’annullamento della comunicazione (tramite un modello specifico da inviare sempre via Pec).

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “prende atto con favore” della circolare pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi. “Dopo le modifiche introdotte dal decreto Aiuti bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave”, afferma il presidente Elbano de Nuccio, “abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi. La circolare diffusa oggi è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal decreto che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis”.