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Vizi occulti dopo la compravendita: cosa fare in questi casi?

Se dopo la compravendita di un immobile si evidenziano dei vizi occulti (ovvero, difetti strutturali), cosa fare? Ecco quali sono le garanzie legali per l'acquirente.

Acquistare casa, a volte, può riservare qualche sorpresa non sempre piacevole. Parliamo, infatti, dei “vizi occulti” o difetti strutturali e non, che possono emergere dopo la compravendita.

Cosa fare in questi casi? Ne abbiamo parlato in un approfondimento sul Magazine di Immobiliare.it.

Vizio occulto e garanzie legali: cosa sapere

Non è raro, quando si acquista una casa, che l’immobile abbia dei problemi di natura strutturale o secondaria, che necessitino di lavori di ristrutturazione. C’è da dire che questi lavori di riparazione non devono essere necessariamente a carico del nuovo inquilino.

Esistono, infatti, delle garanzie legali a tutela di quest’ultimo.

Prima di tutto, è bene capire la differenza tra vizio apparente e vizio occulto. I primi sono evidenti all’occhio umano; i secondi sono rilevabili solo con l’utilizzo dell’immobile.

Per i vizi occulti, l’articolo 1490 del Codice civile sancisce l’obbligo per il venditore di garantire che l’immobile venduto sia esente da qualsiasi tipo di vizio: è la cosiddetta “garanzia del venditore”, ovvero proprio quello strumento di tutela a cui appellarsi.

In che modo denunciare i vizi?

Con una semplice contestazione scritta (seguita da un’eventuale perizia), si può avviare la denuncia dei vizi, da trasmettere al venditore entro 8 giorni dal momento esatto della scoperta di questi ultimi.

E se c’è la clausola “visto e piaciuto”?

Se durante la stipula del contratto, acquirente e venditore si accordano per l’inserimento della clausola “visto e piaciuto”, si accetta la totale estraniazione del venditore da qualsiasi problema riconducibile a vizi occulti o apparenti.

Questo accordo avviene in presenza di un notaio all’atto della firma del contratto. Di solito, lo si fa per acquistare casa a un prezzo agevolato rispetto al valore di mercato.

Prescrizione del vizio occulto

Inviata la denuncia dei vizi nei tempi stabiliti (come spiegato nell’approfondimento su Immobiliare.it), sarà lo stesso acquirente a dover avviare la causa, entro un anno dalla consegna dell’immobile.

Il termine ultimo per intraprendere l’azione legale è di un anno dal momento della conclusione del contratto (nel caso in cui l’acquirente abbia avuto la disponibilità dell’immobile prima della conclusione di questo) o dal momento della consegna della casa, se questa avviene dopo che il contratto è stato concluso.