Se dopo la compravendita di un immobile si evidenziano dei vizi occulti (ovvero, difetti strutturali), cosa fare? Ecco quali sono le garanzie legali per l'acquirente.
Acquistare casa, a volte, può riservare qualche sorpresa non sempre piacevole. Parliamo, infatti, dei “vizi occulti” o difetti strutturali e non, che possono emergere dopo la compravendita.
Cosa fare in questi casi? Ne abbiamo parlato in un approfondimento sul Magazine di Immobiliare.it.
Non è raro, quando si acquista una casa, che l’immobile abbia dei problemi di natura strutturale o secondaria, che necessitino di lavori di ristrutturazione. C’è da dire che questi lavori di riparazione non devono essere necessariamente a carico del nuovo inquilino.
Esistono, infatti, delle garanzie legali a tutela di quest’ultimo.
Prima di tutto, è bene capire la differenza tra vizio apparente e vizio occulto. I primi sono evidenti all’occhio umano; i secondi sono rilevabili solo con l’utilizzo dell’immobile.
Per i vizi occulti, l’articolo 1490 del Codice civile sancisce l’obbligo per il venditore di garantire che l’immobile venduto sia esente da qualsiasi tipo di vizio: è la cosiddetta “garanzia del venditore”, ovvero proprio quello strumento di tutela a cui appellarsi.
Con una semplice contestazione scritta (seguita da un’eventuale perizia), si può avviare la denuncia dei vizi, da trasmettere al venditore entro 8 giorni dal momento esatto della scoperta di questi ultimi.
Se durante la stipula del contratto, acquirente e venditore si accordano per l’inserimento della clausola “visto e piaciuto”, si accetta la totale estraniazione del venditore da qualsiasi problema riconducibile a vizi occulti o apparenti.
Questo accordo avviene in presenza di un notaio all’atto della firma del contratto. Di solito, lo si fa per acquistare casa a un prezzo agevolato rispetto al valore di mercato.
Inviata la denuncia dei vizi nei tempi stabiliti (come spiegato nell’approfondimento su Immobiliare.it), sarà lo stesso acquirente a dover avviare la causa, entro un anno dalla consegna dell’immobile.
Il termine ultimo per intraprendere l’azione legale è di un anno dal momento della conclusione del contratto (nel caso in cui l’acquirente abbia avuto la disponibilità dell’immobile prima della conclusione di questo) o dal momento della consegna della casa, se questa avviene dopo che il contratto è stato concluso.