Cronaca

Guerra in Ucraina, medici e professionisti sanitari ucraini potranno esercitare anche in Italia: la deroga decisa dal governo

Sarà "consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario", si legge nel decreto, "ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero"

Da oggi, 22 marzo, i medici e i professionisti sanitari ucraini che arrivano in Italia potranno esercitare la professione ed essere reclutati nelle strutture del nostro Paese. È quanto stabilisce il decreto legge del governo Draghi ‘Misure urgenti’ per l’Ucraina che, all’articolo 34, prevede che dall’entrata in vigore del provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 21 marzo, e fino al 4 marzo del 2023 gli operatori potranno usufruire di una deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. Sarà “consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario”, si legge nel decreto, “ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea”.

In particolare, l’articolo 34 del decreto – ‘Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini’ – stabilisce che “in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario”. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ancora, le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, “forniscono alle regioni e alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo”.