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Green pass a scuola, la Consulta boccia il conflitto di attribuzione sollevato da 27mila docenti e studenti contrari all’obbligo

Un avvocato e docente universitario genovese - in proprio e in qualità di rappresentante di 27.252 docenti, studenti e membri del personale scolastico e universitario - aveva sollevato il conflitto sull'omesso esame di una petizione in cui si chiedeva di non convertire in legge il decreto-legge che ha introdotto l’obbligo di green pass nelle scuole e nelle Università. La Corte: "I firmatari di una petizione non sono titolari di funzioni costituzionali"

È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’avvocato Daniele Granara – in proprio e in qualità di rappresentante di 27.252 docenti, studenti e membri del personale scolastico e universitario – per l’omesso esame di una petizione presentata alle Camere in cui si chiedeva di non convertire in legge il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, che ha introdotto l’obbligo di green pass nelle scuole e nelle Università. Lo ha stabilito la Corte costituzionale.

Granara, avvocato amministrativista e docente di Diritto costituzionale all’Università di Genova, aveva scritto presentato lo scorso 1° settembre alla Camera e al Senato la petizione con cui i ricorrenti si opponevano alla conversione del decreto-legge, auspicando che “deputati e senatori riservino alla petizione la considerazione che il gran numero dei sottoscrittori esige. Gli stessi hanno esercitato un diritto loro garantito dalla Costituzione, quale strumento di democrazia diretta, e seguiranno la sua evoluzione secondo le forme e i rimedi costituzionali”, aveva preannunciato. E infatti in seguito aveva sollevato conflitto di attribuzione di fronte alla Corte per lamentare la mancata discussione dell’atto, assegnato il 6 settembre alla XII Commissione (Affari sociali) di Montecitorio.

In attesa del deposito dell’ordinanza, l’ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che il conflitto è stato dichiarato inammissibile, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. I firmatari di una petizione, infatti – sostiene la Corte – non sono titolari di una funzione attribuita dalla Costituzione, bensì di un diritto soggettivo che mai potrebbe trovare tutela in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.