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Il centrodestra blocca il deposito del testo base sul suicidio assistito: “No a relatori Pd-M5s”

Al centro della contesa il fatto che i relatori siano di Pd e M5s, le due forze della vecchia maggioranza che aveva iniziato a lavorare al testo. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera avevano deciso che il testo sarebbe stato presentato oggi. Predisposto dal dem Alfredo Bazoli e dal grillino Nicola Provenza, il testo riprende i criteri della sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda di Dj Fabo e Marco Cappato

Il deposito del testo base della legge sul suicidio assistito è stato bloccato dall’ostruzionismo del centrodestra. Al centro della contesa il fatto che i relatori siano di Pd e M5s, le due forze della vecchia maggioranza che aveva iniziato a lavorare al testo. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera avevano deciso che il testo sarebbe stato presentato oggi. Predisposto dal dem Alfredo Bazoli e dal grillino Nicola Provenza, il testo riprende i criteri della sentenza della Corte costituzionale sulla vicenda di Dj Fabo e Marco Cappato, del 22 novembre 2019, che prevede la non punibilità se ricorrono alcuni requisiti.

La Consulta aveva sollecitato il Parlamento a legiferare già nell’ottobre 2018, ma la maggioranza Lega-M5s non aveva trovato un accordo. Poi il 22 novembre 2019 la Corte ha emesso una sentenza che formalizzava i requisiti di non punibilità. Nella seduta odierna Bazoli e Provenza avrebbero dovuto presentare il testo base, ma il centrodestra ha contestato che i relatori fossero proprio loro due, esponenti dei due principali partiti che sostenevano il governo Conte. “Mi spiace per l’ostruzionismo del centrodestra – dice Bazoli all’Ansa – perché quello che presentavamo era appunto il testo base, un testo su cui confrontarci insieme e non certo un testo da votare”.

“Si intende per morte volontaria medicalmente assistita – afferma l’articolo 2 del testo di Bazoli e Provenza – il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”. Il testo riprende poi le condizioni indicate dalla Corte per accedere al suicidio assistito. Il primo requisito è essere “persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili”. Inoltre tale persona “deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni: 1. essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; 2. essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; 3. essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale”.

La domanda va presentata al proprio medico di medicina generale o a un medico di fiducia che “redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato per l’etica nella clinica territorialmente competente”. Il Comitato “entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente ed alla persona interessata”. Il medico a sua volta trasmette la documentazione alla Asl di riferimento o all’ospedale che si occupa del paziente e “che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica”. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è “equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge”.

Il testo esplicita inoltre che le disposizioni penali che puniscono l’istigazione al suicidio “non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge”. Un ulteriore comma dichiara “non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge” e che abbia agito seguendo i criteri della legge stessa.