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Coronavirus, le misure di contenimento del governo fino all’8 marzo. Dalle palestre alle scuole, a bar e ristoranti: cosa chiude e dove. Friuli Venezia Giulia fuori dal decreto, Fedriga agisce in autonomia

Il presidente del Consiglio ha firmato il provvedimento che stabilisce le limitazioni per i prossimi sette giorni. Undici i comuni (10 in Lombardia e uno in Veneto) interessati da divieto di ingresso e uscita. Tre le Regioni alle quali sono applicate sospensioni e chiusure. Interessate anche le province di Savona e Pesaro-Urbino

Restrizioni massime per dieci comuni in Lombardia e uno in Veneto. Misure di contenimento in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino, Savona. Ma anche Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. Il governo ha stabilito quali sono gli interventi e le limitazioni da applicare nelle aree toccate dal contagio di coronavirus fino all’8 marzo prossimo.

Nelle zone rosse si ribadisce la chiusura totale di scuole e imprese, così come delle attività commerciali. Nelle tre Regioni maggiormente colpite si è deciso di non far rientrare in classe gli studenti di ogni ordine e grado, ma lasciare maglie un po’ più larghe sugli altri fronti: è possibile fare sport a porte chiuse; sono aperti i luoghi di culto e i musei a patto che “siano evitati assembramenti”. Bar e ristoranti possono continuare a lavorare a patto che sia fatto servizio al tavolo. Le palestre e i centri benessere rimangono chiusi solo in Lombardia e in provincia di Piacenza.

Se viene inserita, dopo le tensioni dei giorni scorsi, la provincia marchigiana di Pesaro e Urbino, rimane un caso a parte quello del Friuli Venezia Giulia. Qui infatti, domenica primo marzo, sono stati registrati i primi casi di pazienti positivi e il governatore leghista Massimiliano Fedriga ha deciso autonomamente di chiudere le scuole fino alla prossima settimana. Lo stesse aveva fatto nei giorni scorsi il presidente delle Marche, salvo poi essere bloccato dal Tar. Al momento il governo non si è espresso sul caso del Friuli.

Bloccati tutti i concorsi pubblici, fatta eccezione per quelli “per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”. Da segnalare che, se in generale si lasciano aperti (non nelle zone rosse) i centri commerciali, nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono chiusi nei fine settimana.

Articolo 1 – Misure di contenimento per 11 comuni: 10 in Lombardia e uno in Veneto
Il primo articolo del decreto è dedicato alle misure d’emergenza per le zone rosse. E’ vietato, si legge nel testo, l’accesso o l’allontanamento nei e dai comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel/dal comune veneto di Vò Euganeo. Qui sono anche vietate manifestazioni ” o iniziative “di qualsiasi natura” “anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.

Sono inoltre chiusi “i servizi educativi per l’infanzia”, “le scuole di ogni rodine e grado”, “nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”. Sono sospesi i “viaggi di istruzione” fino alla data del 15 marzo; i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; le attività degli uffici pubblici “fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità”; “le procedure concorsuali pubbliche e private”.

Sono chiuse “tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità”. Sono sospesi i “servizi di trasporto di merci e persone”. Sospese “le attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica attività”, compresa “l’attività veterinaria, “nonché quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza”. Sospese “le attività lavorative” anche per i lavoratori residenti o docimiliati negli undici comuni e che lavorano al di fuori delle zone interessate. Le misure “non si applicano al personale sanitario, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e alle forze armate nell’esercizio delle loro funzioni”.

Articolo 2 – Misure di contenimento per Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e le province di Pesaro-Urbino, Savona. Ma anche Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
Nell’articolo due si parla invece di tutte le limitazioni che riguardano le aree più colpite e non in area rossa. Qui sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina fino all’8 marzo 2020. “Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”, a patto che non siano naturalmente nelle zone rosse. “È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti”.

E’ autorizzata l’attività nei comprensori sciistici, ma “a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)”. Sono “sospese, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario”. Per quanto riguarda i “luoghi di culto“: l’apertura “è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. Stessa regola vale anche per “i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura“: possono restare aperti “a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone”. E’ stabilita la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come le università e le scuole di formazione.

Vengono sospese “le procedure concorsuali pubbliche e private”, ad “esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”.

Bar, pub e locali che svolgono attività di ristorazione possono restare aperti “a condizione che “il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. Rimangono aperti i centri commerciali “in modo tale che sia garantita ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori”.

Si stabilisce inoltre “limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Si chiede infine di “privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19”.

Solo per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona si applica “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e
degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. Solo in Lombardia e in provincia di Piacenza si applica “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali”.

Articolo 4 – Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale
Tra le varie misure applicate in tutta Italia si prevede la sospensione fino al 15 marzo di “viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. E’ possibile per “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria”, attivare “modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.