Cronaca

Tav, il caso delle penali. Ministero corregge relazione giuridica: ‘Non fare opera costerebbe al massimo 1,7 miliardi’

Per il ministero dei Trasporti l'eventuale "costo di uscita dall'opera" che si ottiene sommando le stime dei tecnici è "assolutamente abnorme rispetto alla realtà". Il motivo? "La percentuale di risarcimento - spiegano - non va parametrata sul costo totale dell’opera ma sui contratti effettivamente in essere al momento". A indurre in errore l'interpretazione della relazione giuridica, dove a pagina 51 è scritto che il contenzioso "può arrivare a un massimo del 30% dell’ammontare complessivo dei costi quantificati"

Fermare il Tav non costerebbe fino a 4,2 miliardi di euro ma solo fino a 1,7. Nel giorno della pubblicazione dell’analisi sui costi benefici della Torino-Lione sul sito del ministero, c’è anche spazio per un piccolo caso. È legato alla relazione giuridica collegata all’analisi, dove secondo l’ufficio stampa del ministero dei trasporti e delle Infrastrutture c’è errore. Ed è a causa di quell’errore l’eventuale costo di uscita dall’opera”, diffuso in un primo momento, è “assolutamente abnorme rispetto alla realtà”. 

Per la verità nelle conclusioni della relazione tecnico giuridica gli esperti scrivevano che i costi in caso di scioglimento dei contratti sottoscritti per la Torino – Lione sono difficili da determinare “in maniera netta“: su questo calcolo, infatti, pesa “la variabile costituita dall’esistenza di più soggetti sovrani che dovrebbero inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive posizioni”. Nella relazione sono indicate cinque diverse voci tra penali, rimborsi e possibile richieste dei rivalsa.

A far nascere il caso è la prima – e più costosa – di queste voci, cioè quella realtiva al “titolo di risarcimento per lo scioglimento dei contratti in corso per servizi d’ingegneria e lavori”. A pagina 51 della relazione i tecnici scrivono che “il costo del contenzioso derivante dalla rescissione dei contratti sottoscritti con le imprese e delle sanzioni, viene considerato nel costo derivante dallo scioglimento dei contratti, che, anche tenuto conto delle criticità derivanti dall’individuazione del diritto di volta in volta applicabile (in conseguenza del carattere transnazionale dell’opera e degli strumenti regolatori), in un range che può  arrivare a un massimo del 30% dell’ammontare complessivo dei costi quantificati”.  I costi quantificati vengono indicati a pagina 38 in una “forchetta compresa tra un valore minimo di 8.405,8 M€ ed un valore massimo di 8.609,7 miliardi di euro complessivi in Euro costanti gennaio 2012″. Quei due passaggi portano a stimare quel 30% in  2,889 miliardi di euro.  La rettifica del ministero è semplice: “La percentuale tra 10 e 30% prevista a titolo di risarcimento non va parametrata sul costo totale dell’opera ma sui contratti effettivamente in essere al momento, cioè su circa 1,3 miliardi: il conto finale per questa voce si aggirerebbe tra i 130 e i 400 milioni”. In questo modo, dunque, si risparmierebbero più di due miliardi e quattrocentomilioni: è quindi uscire dall’opera costerebbe al massimo 1,7 miliardi.

Il dicastero di Toninelli, per la verità, diffonde una doppia errata corrige visto che in un primo momento aveva rettificato un passaggio della relazione, contenuto a pagina 52 che è in realtà corretto. “Il punto A delle conclusioni dell’analisi giuridica – dicono dal Mit – parla chiaramente di “contratti in corso”, per cui il valore del possibile contenzioso, in caso di scioglimento anticipato, andrà parametrato sul valore residuo (cioè il non pagato) dei soli contratti in essere. Dunque, il documento esprime correttamente la necessità di tener conto dei contratti in corso e solo della parte di essi che resta da pagare”. A trarre in errore, come detto, è l’interpretazione di quanto scritto a pagine 51 – dove il 30% è riferito “all’ammontare complessivo dei costi quantificati” – collegato al costo quantificato a pagina 38.

Una seconda voce a titolo di risarcimento o ‘penalità” è esplicitamente prevista dal Grant Agreement che si verificano solo nell’ipotesi in cui lo scioglimento venisse giudicato alla stregua di una violazione dell’accordo per colpa grave. L’importo tra il 2% e il 10% varia – viene calcolato nel rapporto – tra un minimo di 16 milioni e un massimo di 81 milioni. Il terzo punto, considerato in uno “scenario peggiore”, è relativo alla possibile rivalsa da parte dei costi sostenuti dalla Francia. La somma indicata ammonta a circa 400 milioni. Ma “è lecito ipotizzare che la pretesa risarcitoria legittima difficilmente raggiungerebbe l’intero ammontare”. Ci sono poi i fondi versati dall’Unione Europea: 535 milioni che potrebbero essere richiesti come restituzione e altri 297 milioni di somme non ancora ricevute in base al ‘Grant Agreement’. “Ammontano alla data odierna -si legge – a 535 milioni di euro, di cui 404 erogati sulla base delle decisioni adottate nel periodo 2001-2015 e 131 a valere sul Grant Agreement; anche in questo caso tale cifra rappresenta il massimo ipotizzabile in relazione a tutte le variabili da considerare”. Per ciò che riguarda, infine, le somme non ancora ricevute in base al Grant Agreement, si sottolinea, 297 milioni di euro circa costituiscono la quota spettante alla Francia non ancora erogata; in relazione alla sua mancata percezione potrebbero essere avanzate pretese risarcitorie: anche in questo caso la somma indicata costituisce il limite massimo, difficilmente raggiungibile in considerazione del fatto che esse non costituirebbero la contropartita di opere realizzate per le quali sarebbe ipotizzabile un costo”.