Società

Anoressia, i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema. Ma chiuderli non è possibile e una legge non c’è

Su blog e siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli e si incoraggiano a vicenda. Nel 2008 è stata scritta la prima proposta di legge per istituire il reato di “istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia”. Ma al momento è tutto fermo

Si definiscono “adepte di Ana”, cioè dell’anoressia nervosa. Si danno delle regole, si motivano nel perseguire la magrezza estrema. Nati in Italia nei primi anni Duemila come diari virtuali in cui molte ragazze raccontavano l’evoluzione della malattia, su blog e siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli su come tenere comportamenti restrittivi in ambito alimentare. L’evoluzione tecnologica ha aiutato lo sviluppo di un fenomeno complesso, che con l’arrivo dei social ha iniziato a diffondersi in modo più capillare e senza controllo. I disturbi alimentari sono “patologie psichiatriche mutevoli, che si evolvono con lo spirito dei tempi”, spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra e responsabile del centro residenziale Palazzo Francisci Usl Umbria 1 a Todi.

Si tratta di vere e proprie comunità virtuali che assumono le sembianze di una “setta religiosa” – come sostiene Agostino Giovannini, ricercatore dell’Università degli Studi di Parma – dove Ana è una musa ispiratrice e le sue adepte seguono un preciso modo di essere e di pensare e si riconoscono in un ideale supremo espresso nel cosiddetto “credo di Ana”. “Chi è Ana? Ana è colei che ci accompagna ogni giorno, che ci odia e ci ama, che odiamo e amiamo. Ana siamo noi”, si legge in un blog online. E poi continua con una vera e propria dichiarazione di intenti: “Questo è un gruppo Pro Anoressia. Per chi è così ed è quello che vuole essere. Se siete contrari o in ricovero per favore lasciate questo gruppo, lo trovereste provocatorio”.

Facebook, Instagram, ma soprattutto Whatsapp sono diventati strumenti di unione: prima si incontrano online su gruppi, profili e pagine online e poi si scambiano il numero di telefono per entrare in chat in cui rimangono costantemente in contatto. Condividono i risultati raggiunti, cercano sostegno nei momenti di cedimento per riuscire a non mangiare e continuare a dimagrire. Le richieste di aiuto e condivisione che emergono da questi gruppi sono chiare, tanto che il professore Umberto Nizzoli, maggior esperto in Italia di siti Pro Ana, sostiene che la chiusura totale di queste pagine sia, sotto certi aspetti, controproducente. Secondo il professore, infatti, sono una “risorsa per gli operatori del settore, se usati come fonte di informazione e di ascolto”. I social network intanto hanno iniziato a bloccare i profili più controversi – tanto che oggi entrare in una di queste chat whatsapp non è poi così semplice.

La legge italiana – Dal punto di vista normativo la questione è complicata. Stare al passo con la velocità del web è praticamente impossibile e riaprire blog o pagine Facebook che prima sono state chiuse non è un problema. Nel frattempo, però, i social stessi hanno iniziato a controllare i contenuti – chiudendo ad esempio i profili che utilizzano particolari hashtag che ispirano alla magrezza – eliminare il fenomeno online è praticamente impossibile. Dal punto di vista normativo, il primo ostacolo è l’identificazione del reato. Risale al 2008 la prima proposta di legge per  istituire il reato di “istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia” inserendo l’art. 580-bis nel codice penale (l’art. 580 si riferisce al reato di istigazione al suicidio). Le proposte successive, fino allo scorso anno, sono state simili: composte da un minimo di quattro ad un massimo di sei articoli prevedono la definizione delle malattie legate al comportamento alimentare, l’art. 580-bis, il piano interventi, la diagnosi precoce e la prevenzione, la relazione annuale al Parlamento e la copertura finanziaria.

Gli ultimi due ddl in materia sono il n. 4511 presentato alla Camera dei Deputati il 25 maggio 2017 – in cui però non vi è però alcun riferimento a siti, blog, chat Pro Ana, perché l’accento è sul problema sociale dei disturbi – e il n. 438 del 2013 – testo in riesame fino al 2017. Nella relazione di presentazione a quest’ultimo ddl, si menzionano circa 300mila fra siti e blog che danno consigli pratici per il perseguimento ossessivo della perdita di peso. Ma l’arretratezza normativa rispetto al web emerge anche dalla difficoltà nel definire blog e siti: si escludono tutte quelle realtà social come pagine Instagram, Facebook e chat Whatsapp.

Il punto più problematico riguarda però l’istituzione di una pena per gli “istigatori”: una pena detentiva o pecuniaria ha suscitato diverse polemiche tra associazioni ed esperti. Stefano Tavilla, presidente dell’associazione Mi nutro di vita che da anni si occupa di informazione e sostegno alle famiglie di pazienti, è stato ascoltato dagli addetti ai lavori per la stesura degli emendamenti di modifica. “La maggior parte delle persone che frequentano questi siti è fatta di persone che stanno male a loro volta. Quindi non possiamo condannarle – ha dichiarato Tavilla -. È un punto imprescindibile: si deve formulare il reato e la pena, ma la pena va poi tramutata in un percorso di cura”. Quindi, nel momento in cui viene accertato un disturbo psicologico al soggetto “istigatore”, la pena detentiva deve essere commutata in un Tso (emendamento 2.5, art.2). Al momento, però, le proposte di legge in Italia sono ferme.