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Ilva, Di Maio non annulla gara: acciaierie ad Arcelor. Parere Avvocatura pubblico. Calenda: “C’è la prova delle sue falsità”

Il ministro dello Sviluppo Economico ha disposto di "non procedere" all'annullamento della gara, come si legge sul sito del Mise dove sono stati pubblicati l'atto che mette fine al caso Ilva e anche il parere dell'Avvocatura di Stato. Botta e risposta con il suo predecessore al ministero: "Detto il falso, in un Paese serio dovresti dimetterti", "L'eccesso di potere c'è stato"

Adesso è ufficiale: ArcelorMittal entrerà negli stabilimenti Ilva nei prossimi giorni. Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha chiuso la procedura di accertamento sulla vendita al colosso lussemburghese dell’acciaio e disposto di “non procedere” all’annullamento della gara, come si legge sul sito del Mise dove sono stati pubblicati l’atto che mette fine al caso Ilva e anche il parere dell’Avvocatura di Stato.

Nelle 35 pagine di risposte ai 6 quesiti avanzati dal Mise sulle “possibili anomalie”, inviate sul tavolo del vicepremier il 22 agosto, che hanno provocato grandi polemiche per la mancata pubblicazione subito dopo la ricezione, si legge che, come spiegato da Di Maio nelle scorse settimane, pur essendoci dei profili di illegittimità, per attivare l’iter di annullamento era necessario “ancorarsi ad un interesse pubblico concreto ed attuale, particolarmente corroborato”. Con la stretta sul piano ambientale e l’accordo sindacale firmato negli scorsi giorni, il possibile “interesse pubblico” è venuto meno. Di qui la decisione di procedere con il via libera definitivo ad Arcelor.

Uno dei capitoli più controversi riguardava la fase dei rilanci, sia per l’impostazione nel bando di gara che per la “mancata valutazione” dell’offerta presentata in extremis dalla concorrente di ArcelorMittal. “La mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciaitalia può assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere integrante uno dei presupposti per l’eventuale esercizio del potere di autotutela“, hanno scritto le agenzie. Ma la frase testuale nel testo dell’Avvocatura è riportata in termini differenti. La questione sull’eccesso di potere legato alla mancata valutazione dell’offerta di rilancio presentata da Acciaitalia rientra infatti in un più ampio ragionamento che tocca l’interesse pubblico sulla valutazione stessa.

Ad esempio, i commissari – pur avendo la facoltà di aprire una fase di rilanci, si legge nel testo – hanno spiegato nelle loro deduzioni all’Avvocatura che non accettarono l’offerta di Acciaitalia perché conteneva “irregolarità”. In particolare, è riportato nel parere a pagina 11, “appariva dubitale che la delibera societaria (approvata da due consiglieri su quattro, rappresentanti di due soli soci) potesse considerarsi idonea a impegnare” la società e quindi “costituire legittima richiesta di apertura della nuova fase di rilanci”. “Profili di merito”, sintetizza l’Avvocatura in un passaggio cruciale riportando anche la questione delle scadenze allora imminenti del Piano ambientale, nei quali “si realizza l’esercizio dell’azione amministrativa e che quindi non possono che essere rimessi all’apprezzamento di codesto ministero (cioè del Mise appunto, nda): estrinsecandosi il vizio di eccesso di potere proprio nel non corretto perseguimento del fine pubblico”.

La prima reazione è stata quella di Carlo Calenda che ha ricordato come il titolare del Mise, in conferenza stampa dopo la ricezione del parere, aveva parlato di “illegittimità per eccesso di potere”. L’ex ministro ha scritto su Twitter: “Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere. L’Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci. Ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto interesse pubblico – commenta il ministro – In un paese serio un ministro che distorce un parere istituzionale si dimette”.

“C’è stato un ‘eccesso di potere’ ma a termini di legge l’illegittimità dell’atto non è sufficiente per annullarlo”, rimarca Di Maio. “L’Avvocatura dice che si può configurare il cosiddetto ‘eccesso di potere’ – aggiunge – nella scelta di non considerare neanche minimamente il rilancio di uno dei due concorrenti”. L’obiezione, conclude, che “con la concessione dei rilanci si sarebbe lesa la par condicio dei concorrenti è smontata dall’Avvocatura. C’era la possibilità di valutare i rilanci e dunque offerte migliorative“.