Calcio

Serie A, Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma: pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò

Il secondo grado della giustizia Figc ha accolto parzialmente i ricorsi del club e dell'attaccante, al centro del caso di presunto tentativo di combine con alcuni calciatori dello Spezia in un match valido per lo scorso campionato di Serie B. Respinto invece l'appello del Palermo

La Corte Federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto infine il ricorso del Palermo.

Secondo il tribunale della Figc, si leggeva nella sentenza di primo grado, era “provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi (…) abbia posto in essere il tentativo di illecito“. È “di tutta evidenza, invero – scrivevano i giudici – che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”.

L’attaccante di origini siciliane inviò messaggi Whatsapp ai suoi ex compagni di squadra (Calaiò ha giocato nello Spezia l’anno precedente) De Col e Terzi per chiedere di non impegnarsi troppo: per il diretto interessato quei messaggi erano uno sfottò tra ex compagni di squadra, per il tribunale federale invece erano il tentativo di condizionare l’impegno dei calciatori liguri, falsando la partita. Il match, poi, lo vincerà il Parma, che con quei tre punti fuori casa e complice il pareggio interno del Frosinone contro il Foggia si aggiudicò la promozione diretta in Serie A.

In riferimento al ricorso del Cesena e della Virtus Entella, la Corte Federale ha rimesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della controversia.