Diritti

Coppie gay: Lorenzo Fontana, lei non è in grado di fare il ministro della Famiglia

Ministro Fontana, avevo già scritto la mia risposta al suo omonimo collega, che dichiarava “divisivo” il gay pride. Oggi invece voglio citare le parole del 26 luglio 2018 che lei ha espresso alla Camera sulle linee guida del suo dicastero: “Il diritto di famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bambini concepiti all’estero da coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l’eterologa, non consentita a coppie omosessuali. Una visione che tradisce un’impostazione adultocentrica, in conflitto con l’interesse superiore del bambino. Va fatto rispettare il divieto, evitando che il ricorso di queste pratiche all’estero si traduca in un aggiramento del divieto in Italia”.

Senza entrare nel merito delle sue o delle mie opinioni personali, cosa che non riguarda il servizio pubblico che entrambi siamo chiamati a fare ognuno per verso suo, le ricordo una serie di punti che lei deve rispettare per il ruolo che le è stato conferito e, nell’elenco che segue, la invito a riflettere che lei come uomo, come persona, con le sue idee, emozioni, sentimenti, paure, gusti, credenze, valori, non è chiamato in causa:

1. Numerose sentenze definitive italiane hanno sancito l’esistenza giuridica di famiglie omogenitoriali: lei è tenuto a rispettare il potere legislativo;

2. La nostra Costituzione considera i cittadini italiani con pari dignità sociale, eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana: lei è tenuto a rispettare la nostra Costituzione;

3. Riguardo alla pratica della maternità surrogata vietata in Italia, i giudici del Tribunale di Pistoia le hanno spiegano perché il suo argomento è irrilevante, concordando con lei che è l’interesse del minore al centro di tutta la questione: per il Tribunale di Pistoia, così come per la Corte d’Appello di Napoli, infatti, il divieto previsto dalla stessa legge 40 all’accesso alla Pma in Italia non appare ostativa poiché «la violazione di norme interne non può comunque portare alla lesione dei diritti del minore a vedersi riconosciuto come figlio delle due mamme che hanno legittimamente manifestato il loro consenso ad assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro». Lei è tenuto a tenere conto delle decisioni dei Tribunali;

4. D’accordo con lei, il sopracitato Tribunale richiama la dottrina per cui «la prospettiva determinante non è quella dei diritti della coppia, ma di quelli del nato nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo, diritti che non tollerano disparità di trattamento in ragione delle condizioni e convinzioni personali dei genitori, in quanto presidiati dall’art. 2 Cost.» (S. Stefanelli). Tra l’altro, la Corte Costituzionale n. 162/2014 ha dichiarato l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa affermando che «il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione». Questo significa che si possa considerare ormai abbandonato un concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e genetico, per aprirsi a criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sulla manifestazione del consenso così come disciplinata dall’art. 6 L. 40/2004. Lei è tenuto a farsi carico dell’evoluzione della nostra giurisprudenza;

5. Andiamo avanti. Nel nostro Paese, e lei ha il dovere di assumerne la consapevolezza politica, l’art. 6 della legge 40 rappresenta l’assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come contrapposta alla genitorialità biologica. Se il concetto le è ostico, legga questo articolo del giudice Gattuso: lei ha il dovere di informarsi al riguardo;

6. Sul tema dei criteri di imputazione della genitorialità in seguito a procreazione medicalmente assistita, contrapposti a quelli previsti dal codice civile per la procreazione “naturale”, la letteratura è ormai ampia, ed è imbarazzante che un ministro con i suoi incarichi, ne sia digiuno. Le do quindi un aiutino, se i suoi collaboratori sono accaldati dall’afa estiva e faticano a reperire la dottrina che le serve per esercitare correttamente il suo ruolo: P. Zatti, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, vol. I, Milano, 2011, p. 3 ss.; M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in C.M. Bianca (cur.), La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 20.M. D’amico, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, in BioLaw JournalRivista di BioDiritto, n. 2/2014, p. 34; V. Baldini La procreazione medicalmente assistita, in Riflessioni di biodiritto, Padova, 2012, p. 32; M. C. Venuti, Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e per le parti unite civilmente, in GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2018, I, pag. 85; con particolare riguardo all’omoparentalità: M. Gattuso, Il problema del riconoscimento ab origine della genitorialità omosessuale, in G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, Unione civile e convivenza, Giuffrè, 2017, p. 266. Lei ha il dovere di studiare tutta la letteratura in merito;

7. L’Italia è ancora sotto osservazione dall’Onu per non aver regolamentato la filiazione omosessuale, come richiede la comunità a cui apparteniamo, quella europea: lei ha il dovere di adeguare il nostro Paese alla legislazione europea;

8. Infine, per sua cultura personale, la comunità scientifica internazionale, unanimemente, afferma che non ci sono differenze nello sviluppo dei bambini cresciuti in famiglie etero o omosessuali: ecco uno degli studi più recenti, durato 25 anni, condotto dall’Istituto Williams dell’Università della California (Ucla) e pubblicato dal New England Journal of Medicine. Per prendere decisioni su tali materie, lei ha il dovere di acquisire una cultura approfondita.

In base a tutto ciò, è chiaro che lei non è informato, non ha studiato, non rispetta la nostra Magistratura, né la nostra Costituzione, né la Comunità Europea, e svolge il suo incarico seguendo le sue opinioni personali: tutto ciò è inammissibile e io la invito a cambiare il modo di porsi nei confronti del popolo italiano, in nome dell’importante ruolo che ha l’onore di ricoprire.