Diritti

Procreazione assistita, per i giudici di Bologna e Pistoia entrambe le donne di coppia omosex sono madri dalla nascita

Dopo le prese di posizione dei comuni di Torino, Milano e Sesto Fiorentino e dopo la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha accolto la richiesta di stepchild adoption avanzata da una madre non biologica, ulteriore passo avanti per le famiglie arcobaleno. "Il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori"

“Il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico”. Con queste motivazioni il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il comune toscano di Montale, nonostante il rifiuto iniziale, dovrà registrare il figlio di una coppia di donne unite civilmente. Si tratta del primo caso in Italia in cui un giudice riconosce l’applicabilità degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 (procreazione assistita) in coppia omogenitoriale: si afferma così che “la responsabilità genitoriale della madre non biologica sorge per effetto della prestazione del consenso alla procreazione assistita eterologa”. Il bambino, secondo quanto riferito da La Nazione e il Tirreno, avrà doppio cognome, sia quello della madre naturale che quello della madre non biologica. A poche ore dal deposito del decreto del Tribunale di Pistoia, anche quello di Bologna ha confermato la diretta applicabilità dell’articolo 8 della legge 40/2004 per un’altra coppia omogenitoriale a cui era stata negata la registrazione. Notizie che arrivano poco dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto la richiesta di stepchild adoption avanzata dalla mamma non biologica di un bimbo nato dalla compagna, che si sottopose alla procreazione artificiale, alla quale è di fatto stato riconosciuto lo stato di “mamma dalla nascita” e non solo di madre adottiva.

Nel caso di Montale, le due donne, assistite dagli avvocati Federica Tempori e Vincenzo Miri di Rete Lenford, avevano chiesto al Tribunale di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, sostenendo l’applicabilità dell’art.8 della legge 40/2004 anche ai bambini nati in Italia, ma concepiti all’estero con tecniche di Pma (procreazione medicalmente assistita) da una coppia di donne. Secondo il Tribunale, che ha accolto le argomentazioni delle ricorrenti, la preminenza della tutela degli interessi del minore costituisce il primo e fondamentale criterio utile a delibare ogni questione in materia di status filiationis, nel cui ambito la valutazione in ordine alla meritevolezza della tutela degli interessi degli adulti ad autodeterminarsi e a generare figli rimane solo sullo sfondo”. Ciò premesso “il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sia quando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delle tecniche mediche di cui alla Pma”, dunque “il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla PMA deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico”.

In questo contesto va “ormai abbandonato un concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e genetico, aprendo invece l’orizzonte a criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sulla manifestazione del consenso così come disciplinata dall’art. 6 L. 40/2004″. Consenso che “rappresenta l’assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come contrapposta alla genitorialità biologica”. Di conseguenza “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. 40/2004 porta, dunque, ad affermare che i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di Pma eseguite all’estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una famiglia” e d’altronde “in questo solco si collocano anche numerose prese di posizione da parte di Ufficiali di stato civile che stanno registrando la nascita in Italia di bambini di coppie di donne”. E’ il caso ad esempio dei comuni di Torino, Milano e Sesto Fiorentino.

“Una giornata davvero storica”, secondo Marilena Grassadonia, presidente di Famiglie Arcobaleno: “Dopo la sentenza della Corte d’appello di Napoli, il decreto del tribunale di Pistoia conferma senza possibilità di dubbio che l’azione amministrativa di sindaci e ufficiali di stato civile, da Torino in poi, era pienamente fondata e doverosa. Questa sentenza ribalta infatti il diniego opposto dall’ufficiale di stato civile e ordina la formazione di un atto di nascita totalmente nuovo, che indica sin dall’inizio l’esistenza di due mamme”. La coppia, viene scritto in un comunicato stampa delle Famiglie Arcobaleno, è stata seguita dall’avvocata Federica Tempori, del Gruppo Legale dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e dall’avvocato Vincenzo Miri di Rete Lenford. Si tratta, viene ancora spiegato, “di una delle cause pilota seguite dal gruppo di lavoro formatosi in seno al Gruppo Legale Fa e coordinato dal professor Angelo Schillaci, e del quale fa parte, oltre a Tempori e Miri, l’avvocato Michele Giarratano.