Secondo il Quirinale, però, i veri punti critici della norma erano altri. Se da una parte il nuovo Codice ha esteso il sequestro  dei beni anche a chi finisce nel mirino della giustizia per corruzione, concussione, terrorismo, dall’altra ha cancellato completamente la confisca dopo la condanna per chi è considerato colpevole di altri reati gravi come la corruzione tra privati o i delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale. In pratica Mattarella segnala all’esecutivo quello che ha tutta l’aria di essere un enorme errore di procedura in fase di scrittura della legge. “Non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici”,  scrive il capo dello Stato al premier nella missiva in cui segnala i vari articoli modificati dalla riforma del Codice Antimafia.

“L’articolo 31 – segnala il Quirinale – della legge ha profondamente modificato l’articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che disciplina la cosiddetta confisca allargata. In particolare, nel testo approvato non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato (che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca), inserite nell’articolo 12-sexies dall’art. 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell’Unione europea”.

“In particolare sono state eliminate tutte le ipotesi di reato introdotte dal citato decreto legislativo ad eccezione dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale) – prosegue Mattarella -. Di conseguenza, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario (articolo 416 in relazione agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale), di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile), di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (articolo 55 del 2 decreto legislativo n. 231 del 2007), dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e dei reati informatici indicati negli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte di reato riguardano tre o più sistemi informatici, non sarà più possibile disporre la misura della cosiddetta confisca allargata all’esito di una condanna”. Che vuol dire? Che mentre da un parte si potranno sequestrare o confiscare definitivamente i beni a chi è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, concussione, terrorismo, e non è in grado di giustificare la provenienza lecita delle proprie ricchezze, dall’altra sarà impossibile mettere i sigilli su chi è stato definitivamente condannato per alcuni tipi di reato come appunto utilizzo fraudolento di carte di credito, i delitti informatici e la corruzione tra privati. È per questo motivo che Mattarella aveva sottolineato nella sua missiva: “Va dunque considerato il grave effetto prodotto dall’impossibilità di disporre il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi a seguito di condanna per questi reati”.