Cronaca

Milano, “mia moglie è posseduta”. E i giudici non la incolpano della separazione

La signora non è risultata "affetta da alcuna conclamata patologia tale da poter spiegare i fenomeni". Il Tribunale di Milano, quindi, ha deciso che "la separazione non può essere addebitata alla moglie perché difetta il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti" che non dipendono da lei, che "non agisce consapevolmente" ma "altrettanto chiaramente è 'agìta'"

È una causa di separazione con risvolti paranormali quella riportata giovedì dal Corriere della Sera. Il marito ha richiesto che l’addebito della separazione fosse a carico della moglie per i suoi “devastanti comportamenti compulsivi” riconducibili, a suo dire, “a possessione demoniaca“. E il Tribunale di Milano si è ritrovato a raccogliere prove e testimonianze che hanno “sostanzialmente confermato la veridicità materiale” dei “fenomeni inspiegabili” raccontati dall’uomo.

Coppia di ferventi religiosi, sono stati il parroco, un frate cappuccino e altri fedeli a raccontare di improvvisi irrigidimenti e convulsioni, ma anche di strani episodi di forza sovrumana (la donna, secondo le testimonianze, ha sollevato con una mano una panca della parrocchia, per poi scagliarla contro l’altare) e di levitazioni corporee con la signora che, dopo essersi levata misteriosamente in aria, ricadeva a terra con “proiezioni paraboliche”. “Fenomeni poltergeist” che avevano persino “impressionato” un frate cappuccino. La sorella ha confermato che dal 2007 “aveva cominciato a stare male, un male che generava ‘fenomeni esterni e non dipendenti dalla sua volontà'”. La donna, dal canto suo, ai giudici ha detto di non voler parlare degli episodi in questione, già sottoposti a “un monsignore esorcista della Diocesi di Milano”.

La signora è stata sottoposta a “una accurata valutazione psichiatrica“, ma non è risultata “affetta da alcuna conclamata patologia tale da poter spiegare i fenomeni”. Il Tribunale, a questo punto, ha dovuto pronunciare una sentenza: “La separazione non può essere addebitata alla moglie perché difetta il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti” che non dipendono da lei, che “non agisce consapevolmente” ma “altrettanto chiaramente è ‘agìta‘”. Nessun addebito per lei o per il marito, quindi: lui terrà la casa, lei riceverà un assegno di mantenimento.