Diritti

Stepchild adoption, ok della Cassazione: “Bimba di 6 anni può essere adottata dalla convivente della mamma”

La sentenza della Prima sezione civile, depositata oggi, ha bocciato il ricorso della Procura confermando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva già dato l’ok alla domanda di adozione. In particolare, si è chiarito che l'atto si accorda se realizza "pienamente il preminente interesse del minore"

Una bimba di 6 anni può essere adottata dalla convivente della madre. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato il via libera alla stepchild adoption. Con la sentenza 12962 della Prima sezione civile, depositata oggi, è stato infatti bocciato il ricorso della Procura confermando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva già dato l’ok alla domanda di adozione. In particolare, si è chiarito che l’adozione si accorda se realizza “pienamente il preminente interesse del minore”. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato due principi e, riferendosi alla adozione oggetto del ricorso, ha evidenziato che “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”. L’adozione, ha inoltre affermato la Cassazione, “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.

Dopo due sentenze a favore di una coppia di mamme che si sono sposate in Spagna, una delle quali è la mamma biologica di una bambina di sei anni, la procura generale della Cassazione, lo scorso 27 maggio, aveva chiesto di passare la parola alle sezioni unite civili o di accogliere il ricorso della procura di Roma che si è opposta all’ok alla adozione da parte della compagna della mamma della bimba. In particolare, il pg Francesca Ceroni, ai giudici della prima sezione civile, aveva sottolineato che “solo le sezioni unite possono evitare che in Italia si crei una situazione a macchia di Leopardo” e magari in un tribunale si riconosca la stepchild adoption e in un altro no.

Da qui la richiesta di rinviare la parola alle sezioni unite o di accogliere il ricorso della procura di Roma. In particolare, il sostituto procuratore generale ha evidenziato che la legge Cirinnà appena approvata ha stralciato la stepchild adoption e che “la legge 184 dell’83 alla quale si può al momento fare riferimento si occupa solo di infanzia abusata, abbandonata, maltrattata e di genitori in difficoltà. Qui invece abbiamo il caso di una bambina amata e curata dal genitore biologico”. Tesi che la prima sezione civile presieduta da Salvatore Di Palma non ha condiviso convalidando il precedente giudizio di appello.

Prima che uscissero le motivazioni su questo caso era intervenuto, in Aula al Senato, Carlo Giovanardi, parlamentare di centrodestra: “Accetteremo quello che le sezioni unite della Cassazione stabiliranno – aveva detto – ma non scorciatoie che umiliano il Parlamento e la volontà popolare”. Giovanardi ha anche ripreso quella che lui ha chiamato “aggravante”: una precedente decisione – presa dalla prima sezione della Cassazione – “avrebbe dovuto essere presieduta per anzianità, titoli e meriti dal giudice Fabrizio Forte che in febbraio si è dimesso dalla magistratura dopo che l’incarico è stato assegnato ad altro magistrato”. Giovanardi ha anche annunciato una richiesta di chiarimenti al Csm perché “i motivi delle dimissioni che non vorremmo fossero dovute al fatto che il Dr. Forte è cattolico perché in un paese democratico questo non può essere un titolo di demerito”. “Non vorrei – ha concluso Giovanardi – che fossimo di fronte all’ennesimo episodio di scardinamento delle istituzioni e all’ennesimo esempio di ciò che Pannella chiamava ‘furto di legalità'”.