Diritti

Unioni civili, senza stepchild e obbligo di fedeltà: cosa cambia per le coppie gay

Sono questi i punti principali del maxiemendamento del governo al ddl Cirinnà. Nel testo si specifica anche che per lo scioglimento dell’unione civile non è necessario il giudice e si disciplina che, sulle adozioni, "resta fermo quanto previsto dalla legislazione vigente"

Nel ddl Cirinnà, nella nuova riformulazione dopo il braccio di ferro all’interno della maggioranza, non ci sono più stepchild e obbligo di fedeltà, così come molti dei riferimenti al matrimonio. Il testo rimane diviso in due parti: la prima introduce ex novo nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, mentre la seconda reca una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.

CHE COS’E’ UN’UNIONE CIVILE – E’ un’unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Il riferimento (inserito con il maxiemendamento) è agli articoli 2 e 3 della Costituzione (quello sui diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e sull’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso). Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimono. La dichiarazione all’ufficiale di stato civile, quindi, è l’atto con cui si ufficializza un’unione tra persone dello stesso sesso. È lo stesso ufficiale a registrare gli atti nell’archivio dello stato civile (nessun albo dedicato, quindi).

QUANDO NON PUO’ ESSERCI UNIONE – Quattro le cause di impedimento per la costituzione di un’unione: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile.

I DIRITTI E I DOVERI (VIA LA FEDELTÀ) – È stata la parte più controversa e che più ha impegnato i tecnici della maggioranza per trovare la quadra dell’accordo politico tra Pd e Ap. Nel ddl Cirinnà i diritti e i doveri corrispondevano sostanzialmente a quelli di un matrimonio tra eterossessuali. Con il maxiemendamento, invece, con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Cancellato l’obbligo di fedeltà. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, salva diversa indicazione, è la comunione dei beni. Rimane l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. Rimasto anche il riferimento al cognome, con la possibilità (come nelle coppie etero) che uno dei due possa assumere il cognome dell’altro o aggiungerlo al proprio.

COSA NON C’È PIÙ – Il grande assente è l’articolo sulla stepchild adoption. L’accordo di maggioranza ha voluto dire stralciare l’articolo 5. Nel ddl Cirinnà era prevista la possibilità dell’adozione, da parte di uno dei due componenti di una coppia omossessuale, del figlio, naturale o adottivo, del partner. Ma non solo. Con l’accordo Pd-Ap, si è cancellato dal testo la previsione secondo la quale “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Da questa equiparazione erano esclusi solo i casi riferiti all’adozione, ma non quelli dell’adozione in casi particolari, nei quali rientrano quelli di stepchild tra coppie etero. Quindi, a prescindere dall’articolo specifico sulla stepchild, l’adozione del figliastro era prevista anche in altre parti del ddl Cirinnà che sono state modificate nel maxi emendamento. Come? Le disposizioni sulle adozioni (anche quella in casi particolari) non si applicano alle unioni civili, anche se “resta fermo” quanto stabilito e consentito dalla stessa legge sulle adozioni. In sostanza, con la formulazione si fa salva la giurisprudenza in materia, che in alcuni casi ha riconosciuto la stepchild adoption.

ARRIVA IL DIVORZIO LAMPO – Una novità del maxiemendamento riguarda poi lo scioglimento dell’unione con una sorta di divorzio lampo. Nel testo del governo, infatti, si stabilisce che il divorzio può intervenire senza il periodo di separazione. Inoltre, si stabilisce che “quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte” il giudice può adottare un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

DELEGA PER ULTERIORE REGOLAMENTAZIONE – Rimane, poi, la delega al governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile. Tre i principi direttivi: adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. E ancora: modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.