Diritti

Adozioni gay: sono legittime, rassegnatevi

Nel Giulio Cesare di Shakespeare, Antonio infiamma i cuori dei romani con il suo celebre monologo; e quando i cittadini – eccitati dall’abile trasformazione di Bruto e degli altri congiurati da uomini d’onore che sembravano in traditori – si precipitano a farne scempio, lui li ferma dicendo: “Amici, andate a fare ciò che non sapete”. Da allora tante cose sono cambiate, ma gli uomini sono rimasti gli stessi: facili prede di propaganda e disinformazione. E così oggi una critica furiosa investe una sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma, che ha consentito a una lesbica di adottare una bambina, figlia della sua convivente, in realtà sua coniuge a seguito di matrimonio celebrato in Spagna. Se le critiche fossero motivate solo dalla faziosa ideologia dei cattolici, pazienza: il pensiero laico (nel senso di privo di pregiudizi) è come il coraggio di don Abbondio: se uno non ce l’ha non se lo può dare. Ma la critica giuridica (e psico-sociale) è davvero infondata.

L’adozione ordinaria prevede che possano essere adottati i minori “in stato di abbandono” che – prima – devono essere “affidati” per un certo tempo alla coppia adottante e – solamente dopo – possono essere adottati. Se non c’è abbandono non c’è affidamento; quindi non c’è adozione. Esiste però un’adozione cosiddetta speciale (L.184/83, art. 44) che è consentita anche a persona non coniugata (quale è forzatamente – per la nostra bigotta legislazione – il coniuge di una coppia omosessuale). Tra i vari casi previsti, vi è l’adozione di un minore quando “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. Il che – ovviamente – si verifica quando questi non è in stato di abbandono. Nel caso di specie la bambina, figlia di una delle due lesbiche, che viveva nella famiglia da loro formata e che dunque non poteva considerarsi abbandonata (il che rendeva impossibile l’affidamento preadottivo), è stata data in adozione all’altra donna, considerata “non coniugata”. Tutto giuridicamente corretto.

I persecutori di Bruto non si acquieteranno certo solo perché la legge consente ciò che loro disapprovano: “I bambini devono stare in una famiglia ‘normale’, non in una coppia di omosessuali”. Ma il più conosciuto degli articoli della Costituzione dice che “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione etc.” Se il sesso non consente discriminazioni, perché dovrebbero consentirle le preferenze sessuali?

Un vegetariano non ha meno diritti di un onnivoro; e un bruto ignorante può votare esattamente come un informato e consapevole cittadino. Non basta? La Risoluzione del Parlamento europeo 4/2/2014 “condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legale legata all’orientamento sessuale”. Infine la Convenzione sui diritti del fanciullo (L.176/91), prevede che “in tutte le decisioni dei tribunali l’interesse superiore del fanciullo deve essere una condizione preminente”. Sarà interesse della bambina vivere con la mamma e la compagna di lei che – ovviamente – le vogliono un bene dell’anima? O no? E godere dei diritti che le derivano dallo status di figlia di entrambe?

Temo che questa gente non si convinca nemmeno così. Per loro c’è diritto fondamentale e diritto fondamentale: alcuni sono proprio inaccettabili. Resta la risposta a una domanda abbastanza semplice: in casi estremi, quando nessuno volesse occuparsi di un bambino, preferireste abbandonarlo in un orfanotrofio o darlo in adozione a un’amorevole coppia di omosessuali?

il Fatto Quotidiano, 5 Settembre 2014