Politica

Mose, Camera vota il 15 luglio sull’arresto di Galan. Lui: “Fumus persecutionis”

La Giunta per le Autorizzazioni voterà domani. Intanto l'esponente di Forza Italia , per il quale la procura di Venezia ha chiesto il carcere, continua a difendersi: "Mi si è voluto negare il diritto di interloquire con l’autorità giudiziaria e di difendermi - scrive Galan in una nuova memoria difensiva - essendomi stata preclusa la possibilità di conoscere, secondo la tempistica prevista dal codice di rito, le accuse elevate a mio carico"

L’Aula della Camera voterà il 15 luglio alle ore 17 sulla richiesta di arresto nei confronti di Giancarlo Galan: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La votazione sarà preceduta da un dibattito di tre ore. La Giunta per le Autorizzazioni voterà domani. Scongiurato il rinvio: “Abbiamo chiesto e avuto già una proroga” dei 30 giorni per esprimere un parere sulla richiesta di arresto nei confronti di Giancarlo Galan, “non possiamo chiederne due”, ha spiegato il presidente dell’organo, Ignazio La Russa.

Intanto l’esponente di Forza Italia , per il quale la procura di Venezia ha chiesto il carcere nell’abito dell’inchiesta sulle tangenti del Mose, continua a difendersi strenuamente dalle accuse: “Mi si è voluto negare il diritto di interloquire con l’autorità giudiziaria e di difendermi  – scrive Galan in un’ulteriore memoria depositata alla Giunta – essendomi stata preclusa la possibilità di conoscere, secondo la tempistica prevista dal codice di rito, le accuse elevate a mio carico”. Un dato che “credo confermi ulteriormente il fumus persecutionis manifestatosi nei miei confronti”.

Galan sottolinea come la sua difesa abbia “finalmente” ottenuto la copia del provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati, da cui risulta “che il sottoscritto è stato iscritto il 7 aprile 2013, quindi abbondantemente dopo i primi interrogatori resi dalla Minutillo (e ciò configurerebbe già una prima violazione dell’art. 335 c.p.p.)”. Inoltre, sottolinea, “risulta non rispettato il termine dei sei mesi previsto dalla legge per svolgere le indagini, attività investigativa che difatti è proseguita (e continua sino a oggi, anche in relazione al sottoscritto) senza il necessario provvedimento di proroga del Giudice ex art. 406 c.p.p.” e, ricorda Galan, “gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di cui sopra (non proceduti dal provvedimento di proroga del gip) non possono essere utilizzati”. Galan poi osserva: “Non vi è chi non veda, da ultimo, come si continui a indagare sul mio conto interrogando altri soggetti, ma si nega all’incolpato la possibilità di spiegare e di difendersi“.