Politica

Consulta: “No ai tagli dei maxistipendi nella pubblica amministrazione”

La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità della riduzione delle retribuzioni di magistrati e manager pubblici con busta paga superiore a 90 mila euro lordi. No alla contrazione dei trattamenti economici "del 5% per la parte che eccede la predetta cifra fino a 150mila euro"

No ai tagli sulla retribuzione dei magistrati e dei dipendenti pubblici con stipendi superiori ai 90 mila euro lordi. La ha deciso la Consulta, che oggi ha depositato la decisione che boccia quanto previsto dal decreto legge sulla manovra economica 2011-2012. La norma, infatti, sarebbe incostituzionale. 

In particolare, la Corte ha stabilito l’illegittimità del decreto nella parte in cui dispone che ai magistrati non vengano erogati gli acconti 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012 e nella parte in cui dispone tagli all’indennità speciale negli anni 2011 (15%), 2012 (25%) e 2013 (32%). 

Anche i tagli alle retribuzioni superiori ai 90mila euro dei soli dipendenti pubblici, previsti dal decreto legge numero 78 del 2010, sono incostituzionali. La Consulta ha ritenuto illegittimo l’articolo 9, nella parte in cui dispone che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”. Per la Corte, “il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio”. 

Per quanto riguarda i magistrati, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 numero 122, nella parte in cui dispone che non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.

Inoltre, stessa illegittimità costituzionale per la disposizione in base alla quale l’indennità speciale spettante al personale di magistratura negli anni 2011, 2012 e 2013 sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013. Identico discorso riguarda la disposizione che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, superiori a 90mila euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente l’importo fino a 150mila euro, nonchè del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.