Diritti

Procreazione assistita, la legge 40 già bocciata sedici volte

Cinque volte in tutto è finita sui banchi della Corte Costituzionale. Se si considerano i ricorsi per altre parti della legge come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione sono 16 le volte che i giudici hanno ordinato l'esecuzione delle tecniche

La legge 40 bocciata da Strasburgo era già finita diverse volte nelle sentenze anche dei tribunali italiani. Cinque volte in tutto è finita sui banchi della Corte Costituzionale (nel 2005, due volte nel 2009 e una nel 2010 e infine nel maggio del 2012). Se si considerano i ricorsi per altre parti della legge come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione sono complessivamente 16 le volte che i giudici hanno ordinato l’ esecuzione delle tecniche di fecondazione secondo i principi Costituzionali affermando i diritti delle coppie e non secondo la legge 40. In tutto 17 bocciature con la sentenza di oggi di Strasburgo, la prima in ambito europeo.

Questi i precedenti. – 2012 – La Corte Costituzionale, che ha esaminato il divieto di fecondazione eterologa stabilito dalla legge 40, ha restituito gli atti ai Tribunali che l’avevano investita del caso, per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 novembre 2011, sulla stessa tematica. – 2004 – Il tribunale di Cagliari sentenzia che non c’è differenza tra gravidanza ottenuta con Pma e gravidanza naturale se sussistono i presupposti per accedere alla 194 la donna può abortire. Una donna a causa dell’obbligo contemporaneo di impiantare tutti gli embrioni prodotti aveva avuto un gravidanza trigemina. Il giudice ha permesso l’aborto. – 2005 – Il 16 luglio un giudice del tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13. Ad una donna portatrice sana di beta-talassemia era stata negata la possibilità della diagnosi preimpianto. Il 9 novembre 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo contraddittorio, ma senza entrare nel merito. – 2007 – Una sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi preimpianto è consentita. A dicembre anche il tribunale di Firenze ha confermato la decisione di Cagliari per un altra coppia, consentendo l’indagine preimpianto. – 2008 – Il 23 gennaio il Tar del Lazio, oltre ad annullare le linee guida per l’applicazione della legge per “eccesso di potere”nella parte in cui vietavano le indagini cliniche sull’embrione, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del contemporaneo impianto. Il 26 agosto del 2008 il tribunale di Firenze per due procedimenti diversi ha sollevato nuove questioni di costituzionalità sul del limite della creazione di soli tre embrioni. Inoltre il giudice ha formulato “anche una proposta per ampliare la possibilità di congelare gli embrioni in più. – 2009 – La Consulta ha accolto la prima parte delle osservazioni con sentenza 151 del primo aprile, quanto alla seconda parte è stato introdotta una deroga al divieto di crioconservazione degli ovuli. – 2010 – Il 13 gennaio il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1. Seguono decisioni in tal senso presso i tribunali di Firenze, Bologna e Salerno per altre coppie. In tutti questi casi il giudice consente anche le indagini preimpianto sull’embrione e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani. Il 6 ottobre la prima sezione del Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sul divieto delle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Il 22 ottobre il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che arrivano da donatori esteri. Nel novembre dello stesso anno anche il tribunale di Milano ha conferma il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa sollevato al Tribunale di Firenze.