Offerte online: fin troppo facile accedere, quasi impossibile recedere. E’ quanto hanno sperimentato finora la maggior parte degli utenti, che sanno bene quanto sia semplice impegnarsi e quanto sia invece complicato sottrarsi a un contratto stipulato in rete. Ad oggi è infatti necessaria una caccia approfondita per scovare, tra le pagine di un sito, formulari e indirizzi cui scrivere nell’attesa di una risposta. Ma le cose potrebbero presto cambiare. In Germania il legislatore ha deciso di correre ai ripari e dal primo luglio ha imposto a chi propone abbonamenti via internet che prevedano rinnovi automatici e relativi versamenti continuativi, l’obbligo di mettere online anche un bottone di utilizzo altrettanto immediato, per disdirli. Non così in Italia. Da noi, almeno per ora, serve una comunicazione scritta.

Il bottone tedesco dovrà essere sempre disponibile, facilmente individuabile senza laboriose ricerche e ben accessibile. Basta cliccare, dopoché il consumatore non può più essere vincolato alla necessità di ulteriori conferme di qualsiasi tipo, vuoi per posta o per telefono. Chi conclude un contratto via internet con un clic – questo il senso della riforma – deve poterlo poi sciogliere con la stessa facilità. Dal primo luglio le imprese che operano sul mercato tedesco devono prevedere il “bottone di disdetta facile” e se non ottemperano perdono il diritto di determinare la durata minima per il contratto, che diventa così immediatamente rescindibile. Il bottone si limita però a facilitare la disdetta, ma non ne altera i termini, non esclude cioè che il consumatore, aderendo a un’offerta, si vincoli a una lunga durata contrattuale. In questo caso, però, dopo il primo periodo di sottoscrizione gli impegni presi possono prolungarsi automaticamente solo per periodi mensili ripetuti.

In Italia vale il Codice del consumo, che regola i contratti di prestazioni di servizi stipulati a distanza e prevede per i privati il diritto di ricevere un’adeguata informazione e di recedere dal contratto, nella più parte dei casi esercitabile entro 90 giorni. A tutela del consumatore, la mancanza di informazioni complete prolunga i termini per esercitare la disdetta. Ma nessun bottone di recesso, nessun obbligo in tal senso per i fornitori. Di norma resta indispensabile una comunicazione scritta, quand’anche attraverso la compilazione elettronica del modulo allegato al Codice del consumo o di un altro formulario, e in nessun caso può bastare un semplice clic.

L’esempio più concreto viene dagli abbonamenti telefonici, dove a fronte della cessione di un cellulare a prezzi calmierati si prevede una durata minima almeno biennale, sull’arco della quale è di fatto spalmata buona parte del prezzo restante dell’apparecchio. Successivamente, anche senza prolungare l’abbonamento, il cliente resta nella medesima tariffa che però si intende tacitamente prorogata solo di mese in mese. Le aziende di telefonia avranno quindi interesse a elaborare sempre nuove offerte di sostituzione del cellulare per spingere i clienti a rinnovare formalmente l’abbonamento a nuove condizioni tariffarie. Altro campo di applicazione facilmente immaginabile è quello del rinnovo degli abbonamenti dei servizi di streaming audiovideo, o ancora per il software come per gli abbonamenti ai quotidiani on line. Prevedere, come appena fatto in Germania, l’obbligo di un bottone di facile disdetta potrà portare, oltre a una maggiore trasparenza, a una più vivace concorrenza a tutto vantaggio del consumatore.

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