Da ieri, per la Costituzione, la Repubblica tutela ufficialmente l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; e la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Inoltre, l’iniziativa economica privata, ancorché libera, trova espressamente i limiti della tutela della salute e dell’ambiente, oltre a quelli già esistenti dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Infine, si sancisce che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Sono i nuovi principi introdotti con la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41. In realtà, di nuovo c’è molto poco, se non il testo delle norme. Quegli stessi principi costituivano già da tempo diritto vivente nel nostro ordinamento, tanto da essere assurti già, di fatto, al rango di principi costituzionali. La dottrina più avanzata e le corti c’erano già arrivate vari decenni fa. Nella Carta del 1948, in realtà, la tutela dell’ambiente non era prevista. Anzi, non c’era proprio la parola ambiente. Ma la cosa non può certo scandalizzare; nell’immediato dopoguerra le priorità sociali erano ben altre: la ricostruzione, il lavoro…

“I germi” della tutela ambientale, tuttavia, furono comunque posti nella Costituzione, per la straordinaria fecondità e versatilità della gran parte dei suoi principi fondamentali. Il diritto all’ambiente salubre, infatti, fu coniato assemblando proprio gli articoli 9 e 41, nonché il 2, 3, 42 e soprattutto 32, quello che afferma l’obbligo in capo alla Repubblica di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nella sostanza dell’assetto dei principi e dei diritti costituzionali, quindi, la riforma di ieri può apparire questione di mera forma. Ma quando si tocca il testo di una costituzione, la questione non è mai di mera forma.

Quando si mette mano a una carta costituzionale, di solito avviene perché nel sentire comune della società sottostante è cambiato qualcosa di importante in alcuni ambiti. E’ quello che, con ogni evidenza, è accaduto nella gerarchia dei valori di una parte larga della società italiana – o almeno dei suoi settori più avanzati e significativi – in materia di tutela dell’ambiente e della salute: questi valori sono diventati prioritari, quindi sono entrati, di fatto, nel novero di quelli costituzionali. A prescindere dalle pur utili e meritevoli elaborazioni dei teorici e dei pratici del diritto più sensibili e “costituzionalmente orientati”.

Ma non è solo per questi motivi sociologici che la riforma costituzionale di ieri è un passaggio di enorme rilievo: lo è anche e soprattutto per ragioni istituzionali, politiche ed economiche. Di due ordini, grosso modo:

1) la tutela dell’ambiente non passa più per la strada della tutela del paesaggio. Una strada che negli ultimi tempi si era fatta stretta e irta di ostacoli, per ragioni più o meno apprezzabili. Anzi, se – come è emerso di recente, a volte in forme grottesche – si porranno casi in cui tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente e del clima, anche nell’interesse delle future generazioni, entreranno in contrasto tra loro, bisognerà operare un adeguato e costituzionalmente corretto bilanciamento dei diritti costituzionali contrapposti, come avviene per tutti gli altri. E la tutela del paesaggio non potrà più godere di alcuna rendita di posizione costituzionale; il che vuol dire che non potrà più godere di condizioni di incondizionata – magari, “perché lo dice la Soprintendenza” – primazia rispetto alla tutela dell’ambiente e del clima. Il caso classico in cui questo contrasto si verifica sempre più spesso è quello dei procedimenti di approvazione degli impianti di energia rinnovabile.

2) Quando ad entrare in conflitto, invece, saranno la libertà di iniziativa economica privata da una parte e la tutela ambientale e/o il fondamentale diritto alla salute dall’altra, la prima non potrà comunque svolgersi in contrasto con i secondi, come sancisce il nuovo articolo 41. Quindi, l’unica libertà d’impresa che avrà legittimità costituzionale sarà quella che non danneggia l’ambiente e la salute. Come l’economia circolare, per esempio, quella seria.

Le nuove norme costituzionali, in conclusione, creano un argine a difesa dell’ambiente, del clima e della salute contro due opposti fondamentalismi: da un lato, quello dei cultori del paesaggio come museo, per cui ogni intervento umano che incida in qualche modo sull’immagine di un territorio è da guardarsi con sospetto, per non dire con riprovazione, e quindi sostanzialmente da sabotare; anche quando il bilancio finale, ambientale e climatico, dell’opera in questione sia positivo. Dall’altro, quello dei teorici, ma soprattutto dei “pratici”, della produzione e dell’economia prima di tutto. Dove si scrive economia e si legge profitto privato, ovviamente.

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