Il personale scolastico deve esibire il green pass, il tampone non deve essere in carico al ministero e soprattutto la certificazione non può essere considerata un obbligo indiretto di vaccinazione. Il Tar del Lazio si è espresso su ricorso con il quale si contestava la legittimità costituzionale della normativa. Per i giudici restano confermati gli atti ministeriali relativi alla imposizione in capo al personale scolastico dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19, alla modalità di verifica della certificazione, alla assunzione dei costi dei tamponi molecolari ed antigenici da parte del ministero dell’Istruzione solo in favore del personale esentato dalla vaccinazione. Già a settembre il Tar aveva considerato legittima la sospensione di chi non si sottopone all’immunizzazione.

I giudici preliminarmente hanno respinto la tesi “secondo cui la normativa in esame, nell’imporre il requisito del possesso della certificazione verde, introduca in via diretta o mediata un obbligo vaccinale. Difatti, la vaccinazione, alla luce della normativa vigente, è un atto di carattere facoltativo, fatta eccezione per alcune categorie particolarmente esposte, quali la categoria dei sanitari gravati dall’obbligo specifico, qualora non intendano essere adibiti a mansioni che non comportino un contatto con il pubblico. Al di fuori dei casi sovraesposti, non può perciò ritenersi sussistente alcun profilo di obbligatorietà della vaccinazione in quanto la procedura pone l’alternatività, a carico dei soggetti destinatari della norma, tra il possesso della certificazione verde e la sottoposizione a test molecolari o antigenici rapidi ai fini della mancata sottoposizione alle sanzioni previste”.

In ordine poi “all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato”, il Tar ha rilevato che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza; in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2; nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa; l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.

Nel caso specifico, infine, i giudici hanno ritenuto difetti anche “il requisito del periculum in mora, connotato dagli indispensabili requisiti di gravità ed irreparabilità, atteso che, da un lato, il prospettato rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi alla implementazione del cd. Green pass appare rivestire carattere meramente potenziale” e considerato “che i ricorrenti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione”.

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