Gkn ha provato a scavalcare il sindacato, tenendolo all’oscuro per molto tempo delle sue intenzioni. E con una scusa legata alla produzione aveva programmato la chiusura temporanea del sito di Campi Bisenzio per il 9 luglio, giorno dell’apertura della procedura di licenziamento, quando la reale intenzione era di non riaprirlo più, visto che nel pomeriggio precedente i vertici sapevano benissimo che era stato convocato un Consiglio d’amministrazione con all’ordine del giorno lo smantellamento della fabbrica. A rimettere in ordine diritti dei lavoratori e doveri dell’azienda ci ha pensato il Tribunale del Lavoro di Firenze, revocando l’apertura dei licenziamenti collettivi. La Fiom Cgil, che aveva impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo, aveva ragione: la multinazionale, controllata dal fondo d’investimento Melrose, ha violato l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori mettendo in atto comportamenti anti sindacali. Dopo la sentenza l’azienda ha comunicato di aver dato “immediata esecuzione” a quanto stabilito dal giudice revocando la procedura “senza che ciò possa considerarsi acquiescenza” e “con ogni più ampia riserva di impugnazione”.

Il caso della Gkn si era aperto a luglio quando i lavoratori erano stati informati di aver perso il posto di lavoro con una email, senza alcun confronto preventivo con il sindacato, un modus operandi previsto non solo dal contratto collettivo nazionale ma anche da uno specifico accordo del giugno 2020 tra le Rsu e l’azienda. L’intenzione di Gkn, stabilita in un consiglio d’amministrazione convocato il giorno precedente, era quella di delocalizzare la produzione di semiassi per i veicoli in Polonia, chiudendo il sito che fino al 1994 era stato della Fiat. Il provvedimento firmato dalla giudice Anita Maria Brigida Davia, visionato da Ilfattoquotidiano.it, è durissimo. Nel testo si legge che in “parziale accoglimento del ricorso, accertata l’antisindacalità delle condotte” di Gkn nel licenziare 422 dipendenti via email ha imposto di “revocare la lettera di apertura della procedura ex L.233/91” e di “porre in essere le procedure di consultazione e confronto dell’articolo 9 parte prima Ccnl e dell’accordo aziendale del 9 luglio 2020 indicato in motivazione”. Gkn, inoltre, dovrà pubblicare “il testo integrale” del decreto su cinque quotidiani e pagare le spese di giudizio alla Fiom, che aveva promosso il ricorso tramite gli avvocati Andrea Stramaccia e Franco Focareta.

La giudice ricostruisce tutta la genesi della procedura di licenziamento aperta da Gkn, censurando in diversi punti l’atteggiamento della multinazionale, da un punto di firma formale e sostanziale. Il tribunale ritiene “pacifico” che il sindacato “abbia avuto notizia della volontà” di licenziare “solo a seguito della lettera di avvio” della procedura. Ma l’obbligo per il datore di lavoro, scrive Davia, “non è limitato alla comunicazione della decisione assunta, ma si estende alla fase di formazione della decisione stessa”. Non solo: nel luglio dello scorso anno, in un accordo aziendale, Gkn si era “espressamente impegnata” al confronto con le rappresentanze sindacali “in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato”. Insomma: la multinazionale, si legge nel decreto, era “tenuta ad informare” il sindacato “non solo dei dati relativi all’andamento dell’azienda, ma anche del fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro” dello stabilimento. E tutta la documentazione prodotta, sottolinea anche il tribunale, “ha violato gli obblighi di informazione a suo carico”.

È la stessa lettera di apertura della procedura, scrive il giudice, a “dimostrare” che “la decisione di chiudere” il sito di Campi Bisenzio “è stata il risultato di una complessa analisi avviata” dal gruppo: “La questione si era palesata nella sua evidenza da qualche mese”, si legge nel decreto. “Ciò nonostante – si legge nel decreto – nessuna informazione risulta essere stata fornita al sindacato circa il carattere allarmante dei dati relativi all’azienda in relazione alle direttive ricevute dalla direzione del gruppo ed alle possibili ricadute” sulle “dinamiche occupazionali”. Neanche nei giorni precedenti alla chiusura dello stabilimento, nonostante il sindacato avesse chiesto un momento di confronto dopo che l’8 giugno Gkn aveva spiegato che nel 2022 ci sarebbero stati possibili esuberi, al massimo di 29 unità. Le rappresentanze dei lavoratori avevano proposto soluzioni per evitarli il 29 giugno, senza ottenere risposte. Così il 6 luglio “a fronte del silenzio” i sindacati erano tornati a sollecitare Gkn “chiedendo espressamente un momento di confronto”. Che l’azienda ha sì accordato ma “omettendo ogni riferimento” al Consiglio di amministrazione che si sarebbe tenuto appena due giorni dopo “con all’ordine del giorno la decisione di chiudere lo stabilimento e licenziare tutto il personale”.

Un comportamento nel quale, ad avviso del giudice, è configurabile “un’evidente violazione dei diritti” del sindacato, messo “davanti al fatto compiuto” e “privato della facoltà di intervenire sull’iter di formazione” della decisione. Non si tratta dell’unico modus operandi censurato dal giudice: “L’intento di delegittimare il sindacato con iniziative volte ad elidere o comunque ridurre la possibilità di reazione dello stesso si riscontra anche nelle modalità con le quali è stata attuata e disposta la cessazione dell’attività”, si legge nel provvedimento. Sempre il 29 giugno, infatti, l’azienda aveva concordato con la Rsu un giorno di chiusura per il 9 luglio, motivando la decisione con la riduzione di un ordine da parte di un cliente. La data non è casuale, lascia intendere il giudice, perché proprio l’8 luglio era stato convocato il Cda che avrebbe deliberato la cessazione delle attività. Così il sito “chiuso al termine del turno” dell’8 luglio “non ha più ripreso a funzionare” e tutti i dipendenti sono stati messi in aspettativa retribuita dal giorno successivo. Pur non essendo in discussione la “discrezionalità” delle scelte aziendali in merito all’attività d’impresa, il tribunale rimarca come la “scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del sindacato”.

Invece Gkn, nel “decidere l’immediata cessazione” della produzione, ha “contestualmente deciso di rifiutare la prestazione lavorativa” dei 422 dipendenti “senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno” il rifiuto. Un comportamento che, riflette il giudice, “è sicuramente contrario a buona fede e rende plausibile la volontà di limitare l’attività del sindacato”. Sul “rispetto del ruolo” delle rappresentanze sindacali, aggiunge, “appare significativa la chiusura di 24 ore” concordata con “motivazione rivelatasi successivamente pretestuosa e artatamente programmata per il giorno successivo a quello fissato per decidere la cessazione di attività”, in modo da comunicarla “con lo stabilimento già chiuso”. Per tutti questi motivi, conclude il giudice, il comportamento antisindacale è “accertato”, poiché è stato impedito ai rappresentanti dei lavoratori di “interloquire” come da loro diritto “nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività d’impresa”. Da qui, la necessità di revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo e di “porre in essere le procedure di consultazione e confronto” con il sindacato previste sia dal contratto collettivo nazionale che dagli accordi aziendali del 2020. La multinazionale, se proprio vuole perseguire il suo obiettivo, dovrà farlo ripartendo da zero e rispettando le leggi. Ovvero iniziando innanzitutto un confronto vero e preventivo con i suoi dipendenti.

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