Non si possono intercettare i giornalisti per risalire alle loro fonti. La Corte europea dei diritti dell’uomo lo ha stabilito più volte. Fino a oggi inascoltata. L’ultimo caso è quello della procura di Trapani, finita tra le polemiche perché, indagando sul ruolo delle ong durante gli sbarchi del 2016, ha intercettato anche numerosi giornalisti. Una di questi, la freelance Nancy Porsia, è stata ascoltata direttamente per mesi, pure mentre parlava col suo avvocato, Alessandra Ballerini. La giornalista, non indagata, si è trasformata – a sua insaputa – in una sorta di agente sotto copertura: fonti confidenziali, avvocati, testimoni, tutti i contatti che usava per le sue inchieste giornalistiche sono diventati strumento per le indagini della procura di Trapani. Tutto questo nonostante le varie pronunce della Cedu. L’ultima risale al 2018: esprimendosi sul sistema di intercettazioni svelato da Edward Snowden, l’alta corte di Strasburgo aveva stabilito come le intercettazioni a danno dei giornalisti violassero la Convenzione dei diritti dell’uomo perché compromettono il diritto alla confidenzialità delle fonti. “Se vuoi identificare il mostro di Firenze e sai che quest’ultimo parla con un giornalista, e allora forse quello è l’unico caso in cui puoi intercettare il cronista. Ma come dice la stessa Cedu, sono assolutamente casi eccezionali“, dice Caterina Malavenda, avvocato di grande esperienza nel diritto dell’informazione e da anni legale di moltissimi giornalisti.

Avvocato Malavenda, il caso Trapani continua a tenere banco. Le intercettazioni della collega Nancy Porsia, ascoltata per mesi senza essere indagata, sono illegittime?
No, non sono illegittime perché se un giudice, su richiesta del pm, le ha autorizzate e le ha prorogate sono legittime. Almeno formalmente.

Perché sottolinea “formalmente”?
Perché i principi generali, nazionali e internazionali, sono concorsi nel ritenere che la tutela delle fonti per il giornalista sia uno strumento essenziale per la libera circolazione delle informazioni, garantita e tutelata dall’articolo 10 della Convenzione europea. Se la fonte è sicura di non essere individuata e sa che il giornalista non la tradirà, parla più liberamente e le notizie giungono all’opinione pubblica. Se la fonte ha in qualche modo timore di essere identificata, direttamente perché il giornalista la rivela o indirettamente perché viene intercettata, ovviamente non parla più.

Ha citato la Convenzione europea. Su vicende simili al caso Porsia la Corte europea dei diritti dell’uomo si è già espressa più volte, vero?
La Cedu è da anni che sanziona non solo i Paesi che hanno intercettato i giornalisti, ma anche quelli che hanno cercato di risalire alle fonti, con strumenti indiretti, quale il sequestro di cellulari, computer, schede di memoria. La fonte del giornalista è tutelata sia direttamente che indirettamente, quindi ogni misura adottata al fine di risalire alla fonte viola la Convenzione e viene sanzionata dalla Cedu. Pure la Cassazione applica i medesimi principi ed annulla, di solito, i provvedimenti di sequestro di cellulari e computer dei giornalisti che abbiano questo scopo, anche se non dichiarato. Le ordinanze rilevano che anche la procedura di risalire ai contatti rilevanti, mediante il ricorso a parole chiave, senza aprire tutti i file, non si può fare perché anche così si risale inevitabilmente ad alcune fonti.

La collega Porsia è stata intercettata anche mentre parlava col suo avvocato.
Il colloquio con l’avvocato è protetto dalla norma del codice di rito, che tutela i rapporti tra difensore e cliente, che sia quest’ultimo imputato, indagato o persona offesa. Queste conversazioni sono inutilizzabili.

Se sono inutilizzabili perché intercettarli?
Potrei rispondere ricordando che c’è un’eccezione: se avvocato e cliente parlano di cose che non attengono al rapporto professionale il rapporto non è protetto. Quindi, se è indispensabile, si possono anche intercettare, ma se poi il colloquio riguarda il rapporto professionale, anche in senso lato o non riguarda le indagini, le intercettazioni debbono essere distrutte, senza neanche depositarle.

Quelle di Trapani sono dunque intercettazioni formalmente legittime ma che violano principi della Cedu?
Non conosco il provvedimento che le ha disposte e quale fosse la ragione delle intercettazioni. Se il caso rientrasse nella cornice che ho appena tracciato, sarebbero inutilizzabili anche se, essendo state messe in deposito, a quel che ho letto, anche la loro distruzione successiva non eliminerebbe le eventuali conseguenze.

Secondo lei serve una legge?
Secondo me sarebbe utile un intervento normativo, anche se davvero non saprei come possa essere congegnato. E poi le norme esistenti potrebbero bastare se nella realtà non accadesse qualcosa di diverso.

Cosa succede nella realtà?
Succede che se il giornalista ha dei contatti, che intersecano le indagini di una procura qualunque e se diventa interessante risalire ad una sua fonte, perché magari ha fornito un’informazione tramite un documento, un messaggio, un qualsiasi tipo di comunicazione, la procura interviene con un decreto di perquisizione e sequestro del supporto e della relativa memoria. Questo provvedimento è probabile sia annullato, di norma, però, solo quando arriva in Cassazione. Ma deve arrivarci prima in Cassazione. Nel frattempo la procura può usare tutto quello che ha trovato sul computer. E spesso le ricerche vengono fatte con le parole chiave, che consenteno di trovare quello che si cerca, ma violando la segretezza della fonte. Possono farlo finché la Suprema Corte non rende inutilizzabile il materiale sequestrato, annullando il decreto, ma intanto il danno è fatto e il giornalista ha perso la fiducia delle sue fonti.

Questo perché non esiste una legge che lo vieta a monte?
Esattamente. La legge dice che le intercettazioni dei colloqui avvocato-difensore sono inutilizzabili. Non che non si possono fare. E’ questa la ragione per la quale è molto difficile fare una norma risolutiva a tutela dei giornalisti, perché ci sono casi in cui il segreto del giornalista soccombe a interessi più alti ed è questa la ragione per la quale un giudice può sollevarlo dal segreto ed imporgli di rivelare la fonte, pena l’incriminazione per falsa testimonianza per reticenza.

Per esempio?
Se c’è una cellula di terroristi che sta per fare un attentato ed ai suoi componenti si può risalire solo intercettando un giornalista che sta solo facendo il suo lavoro o risalendo alle sue fonti, è difficile pensare che non si possa fare. E allora forse in questo caso si può persino intercettare il cronista. Ma sono casi eccezionali. E anche la Cedu dice che solo in casi straordinari si può ricorrere a questo strumento. Che non deve diventare, però, uno strumento d’indagine.

In che senso?
Che a volte è più semplice seguire il giornalista e usare le sue fonti, che trovare direttamente gli elementi di prova, necessari per le indagini, ma così è troppo facile. Vorrebbe dire ignorare il segreto e usare i giornalisti per fare le indagini al posto degli investigatori.

Quindi serve una norma che però è difficile da scrivere?
Esatto: è già scritto nell’articolo 200 comma 3 del codice di procedura penale che la fonte del giornalista è segreta e che giornalista non può essere obbligato a rivelarla, a meno che non sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Quindi basterebbe intanto eliminare questa possibilità e rendere il segreto assoluto, come accade per gli avvocati ed i medici. E poi sarebbe necessario che le procure ricordassero quel che dice la corte di Cassazione e si regolassero di conseguenza, ma finora questo non accade sempre.

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