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L’Antitrust multa TicketOne: oltre 10 milioni euro per abuso di posizione dominante. Il gruppo annuncia ricorso al Tar

L'Autorità, inoltre, impone all’impresa di permettere agli operatori di ticketing concorrenti di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter, ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne

di F. Q.

Avrebbe escluso la concorrenza e danneggiato i consumatori, violando l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: l’Antitrust multa per oltre 10 milioni di euro il gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne, secondo l’Autorità, ha attuato “una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera”. Dal 2013, si legge nel comunicato dell’Antitrust, Cts Eventim-TicketOne ha stipulato contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali, come Di and Gi Srl, Friends & Partners SpA, Vertigo Srl e Vivo Concerti Srl, nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing.

Una strategia, ancora in corso che, secondo l’Autorità, ha danneggiato anche i consumatori, dal momento che TicketOne ha potuto imporre commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera più alte rispetto a quelle dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing. L’Agcm ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter, ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne.

Immediata arriva la replica del gruppo di TicketOne, che respinge le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm e annuncia il ricorso al Tar: “L’Autorità ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia”, si legge nel comunicato diffuso dall’azienda di ticketing. “TicketOne si appellerà al tribunale amministrativo competente ed è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’Agcm, che anche questo provvedimento sarà revocato dal Tar”.

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