Stop in extremis all’invio delle cartelle esattoriali e di altri atti fiscali fino al 31 gennaio. Il consiglio dei ministri di giovedì sera, oltre a varare la richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi, ha approvato un decreto legge che allontana lo spauracchio dei 50 milioni di atti pronti a partire da lunedì prossimo disponendo “l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il provvedimento, inoltre, sposta al 31 gennaio il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, sospesi dal decreto legge dello scorso marzo. La sospensione “opera senza soluzione di continuità” dal 21 febbraio 2020 per i debitori con residenza, sede operativa o sede legale nei comuni della prima “zona rossa” e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino alla data del 31 gennaio.

Slitta al 31 gennaio 2021 anche la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati su stipendi, indennità, pensioni. Palazzo Chigi spiega che “restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.

Inoltre, si legge nella nota, “restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario”.

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