Le madri di figli gravemente disabili possono scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18, depositata oggi (relatrice la presidente Marta Cartabia), accogliendo le censure della Corte di Cassazione sull’articolo dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare “speciale” sia concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità.

Nel solco di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare “ordinaria”, la Corte, spiega una nota della Consulta, ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare “speciale” il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere. La sentenza si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza costituzionale che considera le relazioni umane più prossime, specialmente familiari, fattori determinanti per la tutela effettiva delle persone più fragili. Perciò la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre di un figlio gravemente disabile, considerata la sua particolare vulnerabilità fisica e psichica, qualunque sia l’età, anche in nome della protezione della maternità (articolo 31 della Costituzione), cioè del legame tra madre e figlio, che non si esaurisce affatto nelle prime fasi di vita del bambino.

Articolo Precedente

Amazzonia, la Chiesa nel Sinodo si è occupata solo di celibato e non di ambiente?

next
Articolo Successivo

Milano, nasce Dentro Tutti: la nuova testata multicanale del terzo settore e del volontariato

next