Capitoli

  1. Divorzio, Camera approva all’unanimità la riforma. Dall’assegno di mantenimento all’iter veloce: ecco cosa prevede la legge
  2. Salta il carattere “compensativo”
  3. Criteri più rigidi
  4. Iter più veloce e assegni “a tempo”
  5. Stop al mantenimento con una nuova convivenza
Diritti

Criteri più rigidi - 3/5

Via libera di Montecitorio, ora il provvedimento passa al Senato. Il sottosegretario alla Giustizia Morrone ha commentato: "L’obiettivo è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni. Si supera così la 'visione patrimonialistica del matrimonio' quale sistemazione definitiva"

Il comma 2 dell’articolo 1 del nuovo provvedimento ridefinisce, rispetto a quanto stabilito nel 1970, i criteri per valutare l’entità dell’assegno. Recependo la sentenza 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha attualizzato i criteri per stabilire la somma dell’assegno, di fatto si perde il principio di mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il giudice dovrà valutare: la durata della convivenza matrimoniale, l’età e lo stato di salute di chi richiede il mantenimento, il contributo che entrambi i coniugi hanno dato “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”, il patrimonio e il reddito netto di entrambi, la “ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive”, la cura dei figli minorenni, disabili o economicamente non indipendenti. Rispetto a 49 anni fa, viene maggiormente specificato il concetto di “condizioni dei coniugi”, un’espressione che finora era stata sempre interpretata di caso in caso, e che viene oggi sostituita con “le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Anche la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive e la mancanza di un’adeguata formazione professionale come conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali sono criteri che dovranno essere valutati dal giudice.