Il decreto Carige, firmato martedì dal presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è approdato alla commissione Finanze della Camera. Prevede la garanzia dello Stato su nuove emissioni di bond fino a un valore nominale di 3 miliardi fino al 30 giugno 2019. Inoltre è istituto un fondo con una dotazione di 1,3 miliardi – contro i 2 miliardi ipotizzati nelle bozze – destinato alla “copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo”. Un portavoce della Commissione Ue ha fatto sapere che Bruxelles è “in contatto con l’Italia” e pronta “a discutere con le autorità italiane la disponibilità e le condizioni degli strumenti all’interno del quadro normativo Ue”.

La struttura del provvedimento, tranne che per le cifre, è identica a quella del decreto “Salvarisparmio” varato a dicembre 2016 dal governo Gentiloni. Il Ministero dell’economia e delle finanze “è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige”, ma “nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro”.

Come extrema ratio, nell’ambito di una ricapitalizzazione precauzionale “al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria”, il Tesoro è anche autorizzato a “sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige”, nel limite massimo di 1 miliardo. Per poter chiedere l’intervento dello Stato però la banca “deve aver precedentemente sottoposto all’Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l’entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l’Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonchè il termine per la realizzazione del Programma”. In via preliminare servirà il via libera della Commissione europea sulla “compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria” e verranno applicate “le misure di ripartizione degli oneri” previste dalla normativa sul bail in.

Le risorse per il fondo da 1,3 miliardi arriveranno per 1 miliardo dal contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente e per 300 milioni dal fondo creato nel 2014 per  integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

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