I dirigenti scolastici non potranno più trasferire “a piacere” i docenti da un Comune all’altro. Cancellate anche la chiamata diretta e la titolarità. Con l’accordo raggiunto nei giorni scorsi sulla mobilità, il Governo ha “strappato” un’altra pagina della legge 107, la cosiddetta “Buona Scuola”. Un’intesa che ha visto l’approvazione di tutte le organizzazioni sindacali. Anche la “Gilda”, che per quattro anni di seguito si era rifiutata di firmare il contratto perché conteneva le disposizioni di attuazione del sistema degli ambiti e della chiamata diretta quest’anno, ha dato l’ok all’accordo. Ecco le principali novità.

I docenti che presenteranno la domanda di trasferimento o di passaggio (di cattedra o di ruolo) potranno esprimere 15 preferenze indicando le scuole o i comuni, i distretti, le province. Coloro che otterranno il trasferimento o il passaggio acquisiranno la titolarità sulla sede di destinazione. Nel contratto sulla mobilità è stata inserita una clausola che vieta ai dirigenti scolastici di trasferire “a piacere” i docenti da un comune all’altro. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che i presidi, per assegnare i docenti ai plessi e alle sezioni staccate ubicate in altri comuni, debbano, necessariamente, garantire agli alunni la continuità didattica e il principio del maggiore punteggio dei docenti scorrendo la graduatoria di istituto.

“Il vincolo – spiega la Gilda – poggia sulla necessità di evitare che gli alunni cambino insegnante frequentemente e, al tempo stesso, garantisce il rispetto del principio del merito prevedendo che, in caso di riduzione del numero delle classi, il docente da trasferire ad altro comune debba essere individuato nell’insegnante con meno titoli”. Il nuovo accordo prevede anche una disciplina transitoria che garantisce la continuità didattica nelle discipline di indirizzo dei licei musicali. Alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) verso queste particolari tipologie di scuole sarà destinato il 50% delle disponibilità. Il restante 50% andrà alle immissioni in ruolo. Fermo restando il diritto di graduatoria, se tra gli aventi titolo risulteranno docenti nei confronti dei quali potrà essere disposta la conferma nel liceo di attuale servizio, gli aventi diritto saranno confermati con priorità.

Altra novità riguarda il blocco triennale sulla sede di destinazione: in caso di accoglimento della domanda di trasferimento o passaggio opererà solo nel caso in cui il docente dovesse ottenere un’istituzione scolastica per effetto della soddisfazione di una preferenza puntuale su scuola o, nelle città metropolitane, di una preferenza relativa a distretto sub-comunale. “Sono state ripristinate – spiega Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil – le modalità di trasferimento precedenti dopo la confusione generata dal sistema della ‘Buona scuola’. È stata data una risposta concreta alle migliaia di docenti che, vittime dell’algoritmo, sono stati catapultati dopo l’assunzione a migliaia di chilometri da casa. Il nuovo contratto rende trasparenti, certe e condivise, le regole e le procedure della mobilità, coniugando la continuità didattica con la dignità del lavoro”.

Articolo Precedente

Bullismo, in una scuola di Spoltore arriva il primo “bottone scolastico antibullo” per chiedere aiuto in totale anonimato

next
Articolo Successivo

Torino, all’università il corso per imparare a essere felici: “È un’emozione primaria, si può educare la mente”

next