Lo Sprar continuerà a esistere, verrà “ottimizzato” e rinominato Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Il dossier del Viminale pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno vuole fare chiarezza sul nuovo decreto immigrazione. Specifica che la protezione umanitaria che prima “veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti” oggi viene concessa in presenza di “ben definite circostanze”. E che il sistema di accoglienza diffusa gestito dai Comuni continuerà a esistere. È “confermata – si legge – la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti” nei progetti. Sono 877 quelli finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone accolte“. I cambiamenti oggi previsti, continua il documento, “si inquadrano nell’ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un’ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale“.

Nelle ultime settimane i centri Sprar e decine di comuni italiani hanno sollevato dubbi e perplessità rispetto alla possibilità dei migranti di accedere alle strutture e all’abbassamento “dei costi e quindi gli standard dei servizi di accoglienza”. Già a Genova, i richiedenti asilo temevano di essere “buttati in strada”  e anche il direttore della Croce Rossa di Crotone Francesco Parisi aveva sollevato le sue preoccupazioni, perché il dl Salvini “prevede che venga data accoglienza a coloro i quali hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico e non più per motivi umanitari. Di conseguenza questi ultimi perdono il diritto all’accoglienza e a transitare negli Sprar”. Ma nel dossier si specifica che chi è già all’interno dello Sprar terminerà il suo percorso.

“Il richiedente asilo, fino alla definizione del suo status – si legge – è ospitato nelle diverse strutture di accoglienza con l’assistenza essenziale; il beneficiario di protezione internazionale potrà godere della qualificata ospitalità offerta dal Siproimi“. Sottolinea che “dalla nuova organizzazione non conseguirà una riduzione del numero di presenze nel Siproimi” e che “nel più breve tempo possibile, un maggior numero di potenziali beneficiari di protezione internazionale potrà sostituire nel Siproimi i richiedenti asilo oggi ospiti, man mano che termineranno il loro percorso”. Nel dossier si dà conto anche della riduzione dei flussi “(oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)”, specificando che “sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo”.

Chi può rimanere nello Sprar – Oltre ai beneficiari di protezione umanitaria, “sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere”, per esempio “chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione”. “Le modifiche introdotte – afferma il Viminale – sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti” per evitare che “l’accesso indiscriminato” crei “oneri gravosi a carico dello Stato”.

I richiedenti asilo già negli Sprar – “Continueranno a rimanere in accoglienza fino all’eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del progetto avviato dagli enti locali ed in cui sono stati inseriti, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso di validità rilasciato sulla base della precedente normativa. Gli enti locali potranno quindi portare a naturale scadenza i progetti già finanziati, senza subire interruzioni; ove il richiedente asilo veda definita positivamente la sua posizione in merito alla richiesta di protezione internazionale, ovvero ottenga un permesso di soggiorno per i casi speciali previsti dalle nuove disposizioni, potrà rimanere nel Siproimi“.

Per chi è la protezione umanitaria – Destinatari della misura sono le “vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture”. E il dossier specifica che “restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese. Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Oggi vengono infatti previste e tipizzate specifiche situazioni che danno diritto, per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale”.

“Su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi – sostiene ancora il dossier – senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità“.

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