L’idea era venuta a un’azienda produttrice di caldaie a legna qualche anno fa. Un fotomontaggio con sulla sinistra un suo prodotto e a destra una bella ragazza seminuda. Lo slogan: “Entrambe hanno scelto l’energia di un tronco per scaldarsi”. Più famosa quella di una catena di negozi di occhiali, che alludendo a una promozione sulla montatura ha raffigurato un volto seducente di donna con la scritta: “Fidati, te la do gratis”.

Le campagne pubblicitarie con riferimenti sessuali espliciti si sprecano e non compaiono solo sulla stampa, ma ancora più frequentemente sulla cartellonistica stradale. Esistono codici di autodisciplina, ma riguardano solo i pubblicitari iscritti ad associazioni e non hanno nessuna forma di legge. Sui social network esistono alcuni gruppi di denuncia, ma non vi è alcun riscontro in termini di riprovazione collettiva. Eppure la pubblicità, in genere, diffonde un messaggio di fatto “imposto”: l’utente non può decidere se vedere o meno un manifesto 6×3. Così come non può sapere in anticipo che, nella pagina seguente quella che sta leggendo, si imbatterà in uno slogan sconcio, volgare, pornografico.

A fronte di questa indifferenza e dell’assenza di norme di legge, nell’ultima settimana si è verificata invece una vera sollevazione popolare riguardo i testi di un trapper, Sfera Ebbasta, in riferimento alla drammatica sciagura in un locale vicino Ancona, che ha coinvolto ragazzi in attesa di una sua esibizione. Lo scatenato tribunale popolare dei social ha ferocemente espresso una condanna di responsabilità morale nei confronti del cantante, reo di scrivere testi troppo forti, con riferimento al sesso, alla droga, ai rapporti di genere. Su Sfera Ebbasta, ma di conseguenza sui contenuti del trap in generale, non solo si è scatenata una polemica, ma si è palesato il desiderio di una vera e propria censura. Ma perché per il testo di una canzone sì e non invece per una campagna pubblicitaria? Vediamo le differenze e le contraddizioni.

Come si diceva, la seconda produce un messaggio non rifiutabile. Il cartellone stradale o la pagina di giornale non contengono alcun avviso preventivo e la loro funzione è anzi raggiungere più persone possibili per promuovere un prodotto sul mercato. L’importante è che se ne parli. Si tratta di tecnica di propaganda, ben definita da Philip Taylor della Manchester University come “conscio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione, per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo”. Due sono gli elementi che dovrebbero preoccupare e incitare i cittadini a difendersi, e il legislatore a provvedere: la forma del messaggio (il tronco che scalda la caldaia, così come la bella ragazza, l’allusione a “darla” gratis) e la tecnica – appunto – di persuasione.

Passiamo ora ai discutibili contenuti di una canzone. Sui social ne è passato uno in particolare. Così come abbiamo fatto per le pubblicità, ecco alcuni passaggi: “Hey troia! Vieni in camera con la tua amica porca. Vi faccio una doccia, piña colada. Bevila se sei veramente grezza…”. L’effetto non può che essere di riprovazione. Elementi sessisti, discriminatori, volgarità. Non manca nulla. Ma rispetto alla pubblicità ci sono alcune differenze: l’autore non opera alcuna persuasione, anzi sceglie di precludersi una parte di pubblico e quindi una fetta di mercato. Addirittura anticipa i suoi contenuti mediante l’immagine: provocatoria, eccessiva, per certi versi ripugnante.

Eppure c’è chi invoca “qualche paletto di decenza”, insomma l’imposizione di limiti o chi addirittura – come lo psicologo Paolo Crepet – chiede una vera e propria censura a monte. Quindi in un caso si subisce senza grandi problemi, nell’altro si solleva lo scandalo. La questione che qui ci interessa riguarda la tutela dei diritti. L’articolo 21 della nostra Costituzione recita che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero […] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”.

Nel secondo passaggio vi è un parametro in realtà del tutto discrezionale e per questo ormai considerato impraticabile: il buon costume. C’è poi un articolo del codice penale (529, comma 2) che esenta l’espressione artistica dall’accusa di oscenità, ma anche questo non è parametro certo. Su tutto – forse – dovrebbe regnare un diritto assoluto dell’individuo, quello della libera scelta, dell’autodeterminazione che però – di fatto – manca dal nostro ordinamento, così come da quelli sovranazionali. Una legge che tuteli solo quando vi è imposizione, quando il messaggio – qualsiasi esso sia – non è evitabile. Come in quelle brutte pubblicità, ma non nel caso di quegli altrettanto brutti testi di canzone, che chiunque può scegliere se ascoltare o no.

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