I giudici della Corte d’appello di Torino non hanno preso adeguatamente in considerazione le ragione di alcuni atti violenti dei manifestanti No Tav che il 3 luglio 2011 si erano scontrati contro le forze dell’ordine. Per questa ragione deve esserci un nuovo processo d’appello per ventisei di loro. Lo si deduce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo scorso 27 aprile aveva annullato con rinvio la sentenza del maxi-processo per gli scontri avvenuti prima il 27 giugno e poi il 3 luglio 2011, quando gli attivisti (sia abitanti della Val di Susa, sia militanti dei centri sociali antagonisti di altre parte d’Italia) hanno tentato di evitare lo sgombero del campeggio alla Maddalena di Chiomonte, area dove doveva sorgere il cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione. I giudici della Suprema corte hanno anche stabilito un principio importante su un punto che ha segnato molti procedimenti contro i No Tav, cioè la questione del concorso morale. Infine la Cassazione ha annullato la costituzione di parte civile, e quindi i risarcimenti, ai sindacati di polizia.

Dalle novanta pagine della sentenza si apprende il parere negativo degli ermellini sulla sentenza torinese. Se i fatti avvenuti il 27 giugno 2011 erano stati analizzati a fondo e le condanne motivate per bene, non si può dire lo stesso per gli avvenimenti del 3 luglio successivo: “Si tratta di una motivazione semplificata, a base cognitiva parziale, che non ha dato risposta adeguata ai specifici motivi di impugnazione che pure erano stati portati alla cognizione della Corte di appello, che non si è confrontata con l’intero materiale probatorio raccolto”, si legge. Sono sette le omissioni elencate dai magistrati della Suprema corte su questo aspetto. In particolare i giudici di Torino non hanno spiegato perché siano state considerate infondate molte testimonianze che davano conto dei fatti in maniera diversa e perché fossero infondate le ricostruzioni basate su alcuni video e testimonianze secondo cui le forze dell’ordine avrebbero lanciato lacrimogeni e sassi per primi, “al di fuori delle direttive ricevute”, provocando poi una “reazione di rabbia” col lancio di pietre. Si tratta di elementi importanti, perché se queste condizioni venissero accertate, allora il reato potrebbe essere “giustificato” e gli imputati potrebbero avere un’attenuante.

L’altro punto fondamentale, inoltre, riguarda il “concorso morale” nelle lesioni e nei danneggiamenti per i fatti avvenuti il 27 giugno e il 3 luglio. Per gli ermellini non basta affermare che una persona si è trovata in quei luoghi alcune ore di quel giorno per condannarla per fatti avvenuti ore dopo: “La presenza del singolo imputato in una data ora ed in uno dei luoghi che furono interessati dagli scontri avvenuti in quelle due giornate, costituisce al più un mero indizio del fatto ignoto (…), ma non anche la prova che vi sia rimasto a distanza di ore, tenuto peraltro conto che gli accadimenti di quelle ore sono stati quasi integralmente ripresi e documentati”. La presenza non basta a dimostrarne la responsabilità “a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio-temporali distinti, lontani, autonomi”. Il verdetto di appello si è basato su un “ragionamento giuridico congetturale e presuntivo” e molti principi giurisprudenziale sono stati “sistematicamente pretermessi o esplicitamente inosservati in numerosi e cruciali snodi argomentativi”, continuano i magistrati della Cassazione.

Nel processo di primo grado 47 imputati erano stati condannati a pene complessive per 140 anni. Il 17 novembre 2016 erano scesi a 38 i condannati dalla Corte d’appello, che avevano stabilito pene più miti e prosciolto alcuni imputati per la prescrizione dei reati. Infine il 27 aprile scorso la Cassazione ha ordinato un nuovo processo di secondo grado per ventisei imputati, ha stabilito che per sette deve essere ricalcolata la pena, ne ha assolto uno e ha confermato definitivamente un altro.

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