Pochi giorni fa ho letto un post molto stimolante del deputato 5 stelle Marco Bella a difesa dell’articolo 41 del decreto Genova (fanghi di depurazione per l’agricoltura). Si tratta di un argomento importante per l’ambiente e la nostra salute, quindi, mi sembra opportuno continuare (dopo i miei primi post) un dibattito sereno che fornisca al lettore tutti gli elementi di valutazione, anche critici, esaminando, punto per punto, le osservazioni di Bella:

1. “La questione fanghi è emersa e diventata emergenza in seguito a una complessa vicenda giudiziaria, dopo che per 26 anni i fanghi sono stati sparsi sui campi senza nessun dosaggio di idrocarburi e diossine“. È verissimo ma diciamola tutta. Dopo 26 anni che nei campi, come dice Bella, si spargeva di tutto, nel 2017 la Cassazione ha ritenuto applicabili ai fanghi per l’agricoltura alcuni limiti per sostanze inquinanti, fra cui quello di 50 mg/kg per idrocarburi, con una sentenza che il M5s ha difeso a spada tratta, riuscendo (per fortuna), insieme a molti sindaci illuminati, a far annullare dal Tar Lombardia una delibera regionale che portava il limite a 10mila mg/kg. Per questo è scattata la “emergenza”. Come si può, ora, pensare di risolverla alzando semplicemente nei fanghi i limiti di contaminazione indicati dalla Cassazione e dal Tar Lombardia ? Come scrive il Wwf, “la soluzione a breve termine di una emergenza non può, in ogni caso, giustificare un potenziale grave danno ambientale nel medio e lungo termine”.

2. Il limite di 50 mg/kg richiamato dalla Cassazione per idrocarburi non proviene da nessuno studio scientifico specifico e non esiste nella normativa speciale sui fanghi“. È vero: proviene dalla legge sui rifiuti che si applica anche ai fanghi (sono rifiuti) in quanto, come scrive la Cassazione, “è impensabile che una regolamentazione ad hoc, quale quella contenuta nel decreto n. 99 del 1992, avente lo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione (…) possa ammettere un uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive”. E così la pensava, fino all’articolo 41, anche il Movimento. Come mai oggi ha cambiato idea?

3.I limiti richiamati dalla Cassazione riguardano il terreno e non i fanghi“. Sì, ma la legge sui rifiuti prevede che, in caso di recupero ambientale di terreni, i limiti coincidano; vi sia cioè il massimo della cautela, tanto più quando si tratta di terreni da cui traiamo il pane quotidiano. Oppure si vuole che l’utilizzo di fanghi in agricoltura sia trattato come lo smaltimento in discarica?

4.Il limite di mille mg/kg imposto con l’articolo 41 per gli idrocarburi è del tutto condivisibile“. Diciamo subito che, in realtà, poiché questo limite è calcolato sul “tal quale“, equivale a un limite molto maggiore sul secco (dipende dall’acqua presente nel fango); tanto da poter arrivare, sostanzialmente a quei 10mila mg/kg (sul secco) voluti dalla regione Lombardia, contro cui i 5stelle si sono battuti vittoriosamente. Come possono ora condividerlo?

5. Nel valutare l’adeguatezza del limite per idrocarburi, occorre considerare che alcuni idrocarburi sono di origine naturale“. È vero, ma ci sono anche – specie con la quantità dell’articolo 41 – quelli ben più preoccupanti di origine minerale. E, quindi, con l’articolo 41, si consente di utilizzare per concimare i campi da cui ricaviamo alimenti un fango che può contenere ben più di 500 mg/kg di olio minerale C10-C40. Un fango, cioè, che, in base alla normativa europea e italiana, non può neppure essere smaltito in una discarica per inerti, ma solo in discarica di rifiuti industriali. È condivisibile?

6. L’articolo 41 ha introdotto nuovi limiti per sostanze particolarmente pericolose e potenzialmente cancerogene, come diossine, Ipa, arsenico, toluene ecc. (oltre agli idrocarburi)“. È vero, anzi aggiungo che buona parte di queste sostanze sono inquinanti organici persistenti che la convenzione di Stoccolma del 2001 (firmata ma non ratificata dall’Italia, unico Stato europeo) vuole vietare o limitare al massimo per le loro proprietà tossiche, persistenti nel tempo. Ma per queste sostanze i limiti indicati dalla Cassazione erano ben più stringenti di quelli dell’articolo 41. Non sarebbe stato doveroso, allora, attenersi almeno al principio di precauzione, invece di aumentarli sensibilmente?

Insomma, il problema non sono solo gli idrocarburi ma tutto il quadro che emerge dall’articolo 41, non a caso definito da Medicina Democratica una “pezza peggiore del buco”; con il rischio che aumenti “la possibilità che vengano contaminati suoli, ecosistemi e catena alimentare, con inquinanti tossici, persistenti, bioaccumulabili, di cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l’uomo dall’agenzia per la Ricerca sul Cancro e senza che siano stati adeguatamente valutati rischi per la salute umana”.

La normativa comunitaria e italiana per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura prevede di regola, come presupposto, che possano essere utilizzati solo fanghi assimilabili a quelli provenienti dalla depurazione di uno scarico di un insediamento abitativo (le “deiezioni” umane di cui parla giustamente Bella). Ed è per questo che non ha posto limiti per gli idrocarburi e le altre sostanze tipicamente industriali e pericolose che oggi compaiono nell’articolo 41. E se è vero che non ci può essere lo zero assoluto, per esse si dovrebbero almeno scegliere, in nome del principio di precauzione, i limiti più stringenti possibili. Proprio come avevano detto la Cassazione e il Tar Lombardia; e come, fino a pochi mesi fa, diceva il Movimento 5 stelle. Il contrario, insomma, dell’articolo 41.

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