Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella referente.

Secondo il nuovo regolamento del Senato, infatti, i provvedimenti dovrebbero venire esaminati dalle commissioni normalmente in sede redigente (iter più veloce dal momento che l’Aula poi vota direttamente il testo licenziato dalla commissione senza dover esaminare e votare nuovi emendamenti) a meno che alcuni senatori non chiedano espressamente la sede referente. Giarrusso che è anche relatore ha illustrato il testo e il vicepresidente dell’aula, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta per consentire che si riunisse la Conferenza dei Capigruppo convocata per decidere il calendario dei lavori.

Le aggravanti: pene aumentate per gli eletti – Nel dettaglio la riforma modifica in toto l’attuale articolo 416 ter, cancellando i cambiamenti apportati nel 2014 dalla maggioranza di centrosinistra e che – secondo la Cassazione – avevano reso il voto di scambio più favorevole al reo. In più la legge al vaglio di Palazzo Madama inserisce due aggravanti: le pene sono aumentate della metà se il candidato votato dai clan viene eletto, mentre per tutti i condannati scatta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il testo della norma è molto diverso rispetto a quello attuale. “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma”, recita l’articolo previsto dal disegno di legge.

Il collegamento al 416bis: pene inasprite – In pratica la formulazione del reato lega il voto di scambio con l’associazione a delinquere di stampo mafioso. In questo modo si stabilisce un collegamento ontologico tra le due fattispecie criminali: non è un caso, infatti, che nel 416 bis tra i reati fine delle associazioni mafiose s’indica anche “impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Giurisprudenza a parte, però, il collegamento con il 416 bis ha soprattutto un effetto: l’inasprimento delle pene che che passano da un minimo di sei a un massimo di dodici anni, a un minimo di dieci e a un massimo di quindici anni di carcere.

Lo scambio: basta essere a diposizione – La nuova formulazione inserisce nello scambio non solo il “denaro o qualunque altra utilità” ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”. In pratica non occorre fare effettivamente qualcosa per i clan in cambio dei voti: pagarli, favorirgli negli appalti pubblici o procurare impieghi di qualsiasi genere. Basta accettare il sostegno elettorale con l’intesa di esaudire i desideri dei boss al momento opportuno. È il vecchio “sono a disposizione” di politici di ogni colore ed estrazione: se saranno a disposizione di elettori mafiosi finiranno per essere condannati.

Il metodo mafioso – Ma non solo. Perché la parte fondamentale della nuova fattispecie è rappresentata dal fatto che svanisce la dicitura “procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis”. Era la modifica apportata nel 2014 dal centrosinistra e maggiormente contestata dalla magistratura inquirente: per configurare il voto di scambio, infatti, bisogna provare che le preferenze siano raccolte utilizzando il metodo mafioso. Una riforma che, come spiegava la Cassazione nel 2014, ha introdotto “un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice” che rende, rispetto alla versione precedente, “penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato concrete modalità mafiose di procacciamento voti”. Per essere condannati, continuavano gli ermellini, occorre la piena consapevolezza “di aver concluso uno scambio politico elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”. Tradotto: non basta ottenere voti dalle cosche per essere colpevoli. Bisogna che quei voti siano stati raccolti con le minacce. “Mi manda lo zio, devi votare per questo candidato. Hai capito?”. E il candidato lo deve sapere. Come dimostrarlo? È in effetti molto difficile.

Riparte il futuro contraria: “Indicati solo mafiosi condannati definitivamente” – In questo senso il ddl mira a sanare i vari vulnus prodotti dalla riforma del 2014. Contraria alla nuova legge è però Riparte il Futuro. Che elenca alcuni limiti: “Reputiamo critico – dicono dall’associazione – il passaggio in cui si ritiene perseguibile il politico a caccia di voti solo nella misura in cui sia ‘consapevole’ dell’appartenenza all’organizzazione mafiosa del suo interlocutore (che per essere tale, deve avere già subito una condanna definitiva per 416bis); fatto che di per sé non risulta facilmente dimostrabile, riducendo di molto la possibilità di perseguire il reato in sede processuale”. In realtà nel testo non si parla di consapevolezza del politico mentre la dicitura “soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis” indica effetivamente solo mafiosi condannati in via definitiva. “Non possiamo che essere critici – continua Riparte il Futuro – anche su altri aspetti a forte rischio di incostituzionalità, come ad esempio l’equiparazione delle pene tra 416bis (appartenenza all’associazione di stampo mafioso) e 416ter, che violerebbe il principio di proporzionalità più volte richiamato dalle sentenze della Corte Costituzionale e già emerso nel dibattito politico a suo tempo, in occasione della precedente modifica dell’articolo”.

 

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