Essere o non essere capaci di riconoscere le mafie, questo è il problema. Un problema avvertito acutamente soprattutto nei territori dove l’organizzazione criminale non ha il brand affermato di Cosa Nostra, Ndrangheta o Camorra, e si sviluppa adattandosi plasticamente a un differente habitat. La Corte di appello di Roma l’ha affrontato con il processo di Mafia capitale, e nello sciogliere quel dilemma ha fornito un segnale importante alla giurisprudenza futura: quelle nuove mafie possono essere identificate e riconosciute come tali nella repressione penale anche utilizzando gli strumenti a disposizione, ossia l’articolo 416bis del codice penale.

Di certo l’evidenza prodotta dalle indagini della Procura romana ha delineato un quadro nitido: su un substrato di attività criminali tradizionali (usura, recupero crediti, piccole estorsioni), quello del “mondo di sotto”, si era incistato un grumo criminale capace di inquinare alcuni snodi dell’attività politico-amministrativa capitolina: appalti, forniture, concessioni. Gestiti da re Mida criminali capaci di trasformare persino gli immigrati in oro – le gare per la loro assistenza avrebbero reso più del traffico di droga, secondo le vanterie del boss delle cooperative.

La metafora tolkieniana del mondo di mezzo”, impiegata invece dal boss Carminati in una nota intercettazione, evocava proprio la forza avvolgente dei soggetti capaci di connettere, con un effetto moltiplicativo, competenze criminali diverse. Quelle del “mondo di sopra” di politici, imprenditori, funzionari, professionisti, “criminali dal colletto bianco” (e cravatta intonata), esperti nell’arte dell’appalto pilotato, della tangente dissimulata, della frode fiscale. E quelle di delinquenti di strada, picchiatori, malavitosi, ex-terroristi, figure impresentabili in società ma necessarie per costituire quella “riserva di violenza”, serbatoio intimidatorio da cui attingere all’occorrenza per tenere a freno gli appetiti, appianare dispute, regolare e controllare i traffici illeciti.

In modo discutibile (almeno da una punto di vista analitico), il Tribunale di primo grado aveva “spacchettato” questa realtà criminale funzionalmente interconnessa in due distinte associazioni a delinquere semplici, immaginando la separazione ermetica di due mondi criminali, quello “dei vivi” e quello “dei morti”, che a ben guardare risultavano invece stratificati in piena continuità, trovando l’uno alimento nell’altro.

Quali sono allora – almeno sotto un profilo empirico, in attesa delle motivazioni della sentenza d’appello–le componenti essenziali di questa mafia romana endogena? Si tratta di un punto cruciale, che potrà rappresentare una bussola utile al riconoscimento e alla repressione penale di altre realtà di “gemmazione” spontanea di gruppi criminali di matrice mafiosa. Un primo elemento, forse il più importante: si può riconoscere come “mafiosa” la funzione di quei gruppi e soggetti che non si limitano a gestire traffici illeciti, ma sono capaci di garantire un “governo” sovraordinato di quelle attività criminali, proteggerne l’esercizio da intrusioni e contrasti, fissare le regole, farne rispettare i patti sotterranei.

E questo vale anche per entità criminali non connotate da una struttura organizzativa rigida, articolata in ruoli e funzioni, magari cementate da giuramenti e riti di iniziazione, per gruppi che non esercitano un presidio violento del territorio, secondo il modello di mafie tradizionali che ispirò l’articolo 416bis. E’ mafiosa anche la regolazione (potenzialmente) violenta di attività illecite assicurata da strutture criminali più fluide e incerte nei loro confini, reticoli di soggetti capaci comunque di esercitare, grazie alla caratura criminale di alcuni loro componenti – una funzione intimidatrice che genera, nei loro interlocutori così come al loro interno, asservimento supino e omertà.

Il perimetro di applicabilità della fattispecie incriminatrice dell’articolo 416bis si può dunque ampliare anche a “nuove mafie” – e alle strategie delle “vecchie mafie”, specie quando migrano “lontano da casa” – che di norma sostituiscono all’esercizio materiale della coercizione la valenza deterrente di una reputazione violenta. E che impiegano sistematicamente la corruzione per porre e tenere al guinzaglio i “colletti bianchi”, gli interlocutori del “mondo di sopra”, tra cui politici comprati anche solo con qualche obolo elettorale. Corruzione che diventa essa stessa mercato
illegale capillarmente diffuso, sede privilegiata di affari lucrosissimi da disciplinare, per poi passare all’incasso.

Per questa via assommando alle minacce all’incolumità fisica lo stesso potenziale intimidatorio di una prospettata “morte” imprenditoriale, politica, professionale, che conseguirebbe all’esclusione dai circuiti pervasivi di scambio occulto, dai patti corruttivi, dalle intese di cartello. La corruzione appare così come il vero core business di Mafia capitale: un “luogo amministrativo”, quello dei processi decisionali nel mercato di appalti e concessioni, diventato territorio virtuale entro cui Mafia capitale esercitava la propria indiscussa sovranità, tracciandone i confini con precisione millimetrica, sventando qualsiasi invasione di campo. E assicurando così un piena saldatura tra regolazione mafiosa e pratica quotidiana di una corruzione ben organizzata.

La sentenza d’appello di Mafia capitale è un’ottima notizia, non solo per la sua valenza pratica ma anche per la forza simbolica del precedente che, seppur non vincolante, auspicabilmente orienterà le chiavi di lettura processuale di realtà criminali analoghe. L’articolo 416bis può ancora aiutarci a riconoscere e reprimere la realtà mutevole delle organizzazioni mafiose vecchie e nuove che cambiano pelle, adeguandosi – come accade ad ogni organizzazione, più o meno strutturata che sia – alle opportunità che si profilano nei vari territori, e con diversi interlocutori.
Una sentenza che rappresenta forse un piccolo passo per un tribunale, quello di Roma, ma – c’è da sperare –un grande passo per la futura giurisprudenza italiana.

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