Se il comune tollera l’occupazione, i centri sociali non devono essere sgomberati. Lo ha deciso la Cassazione dando ragione al ricorso del centro Tempo Rosso di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Gli animatori nell’ex macello comunale sono da venti anni impegnati nella lotta all’inquinamento della terra dei fuochi, la più grande discarica abusiva d’Europa. I supremi giudici hanno infatti detto no agli sgomberi degli edifici pubblici diventati sede di centri sociali che per anni hanno portato avanti le loro iniziative con “l’acquiescenza” del proprietario dell’immobile, che spesso è il comune, “ingenerando” nelle persone che occupano “il convincimento” della “legittimità dell’occupazione“, anche “attraverso atti positivi come il pagamento dell’utenza relativa al consumo di energia elettrica”.

Con queste motivazioni gli ermellini hanno respinto la richiesta di sequestro di Tempo Rosso presentata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e ha confermato l’archiviazione delle accuse tra le quali quella di occupazione abusiva per dieci attivisti, otto uomini e due donne. Ad avviso della seconda sezione penale della Suprema Corte, merita conferma l’ordinanza con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo scorso cinque marzo aveva respinto la richiesta di sequestro del Tempo Rosso avanzata dal pm che aveva aperto un fascicolo nei confronti di dieci attivisti accusandoli di occupazione abusiva, imbrattamento per via dei murales, omissione di lavori in edificio pericolante. Per il tribunale campano, dato che gli indagati erano dei bambini quando venti anni fa altre persone diedero vita all’occupazione dell’ex macello, “il comune aveva prestato ventennale acquiescenza alla occupazione, sostanzialmente legittimandola, e impedendo la configurazione del reato” di occupazione abusiva.

Quanto ai murales, per il tribunale, si tratta di realizzazioni che non rientrano “nel concetto di imbrattamento” e poi non si sapeva nemmeno chi li aveva dipinti. Nessuna prova inoltre che l’ex macello fosse pericolante, e “in ogni caso – ha affermato il tribunale con il ‘placet‘ degli ‘ermellinì – non sarebbe spettato agli indagati porvi rimedio ma, semmai, al comune proprietario dell’immobile”. Alla Suprema Corte – con la sentenza 38483 depositata il dieci agosto – non è rimasto che dichiarare “infondato” il ricorso della procura di Santa Maria Capua Vetere, affermando che il reclamo “è del tutto generico e non configura alcuna violazione di legge”.

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