di Andrea Leone D’Agata *

Il caso è noto. Il dibattito si è acceso. Alcuni fattorini dell’azienda Foodora che effettuano la consegna del cibo a domicilio erano stati ‘licenziati’ dopo aver partecipato a manifestazioni di protesta contro gli stipendi ritenuti troppo bassi (3,60 euro a consegna).

Appartiene alla cronaca la decisione del Tribunale di Torino: i fattorini non sono dipendenti ma lavoratori autonomi.

Per lavorare come riders di Foodora (o di altri soggetti simili) è sufficiente avere una bicicletta (o un motorino) e uno smartphone su cui scaricare la applicazione attraverso la quale vengono commissionate le consegne da effettuare. Il pagamento è in proporzione al numero di consegne e il lavoro può essere molto faticoso, considerando i chilometri da percorrere in qualsiasi condizioni di traffico e metereologiche. Anzi, più il tempo è brutto e più si lavora, visto che la gente esce meno di casa, senza contare che se ti fai male, e in bici può capitare, sono ‘fatti tuoi’. Un lavoro che consente a molti studenti di racimolare qualche spicciolo per non pesare eccessivamente sul bilancio familiare, ma privo di qualsiasi tutela.

La sentenza di Torino, in pratica, legittima una tipologia di lavoro che potrebbe essere sfruttata da tante aziende senza l’obbligo di riconoscere a questi lavoratori diritti quali la previdenza e l’assicurazione per gli infortuni.

E così arriviamo a Milano. Altro caso eclatante e drammatico. Notizia da prima pagina. Il fattorino di ‘Just eat’ che, nel fare una consegna, rimane coinvolto in un incidente con un tram. L’epilogo è noto, amputazione della gamba dal ginocchio in giù. Ovviamente, non essendo un dipendente, il ragazzo (28 anni) non ha potuto ricevere neppure la tutela prevista per gli infortuni sul lavoro.

La fretta, l’impellenza di consegnare, così da poter raggranellare denaro in più (spesso necessario per poter portare a compimento gli studi universitari), porta a pedalare più velocemente, a girare la manopola dell’acceleratore dello scooter e ad accantonare le banali e ovvie norme di prudenza e sicurezza.

Correvano gli anni Ottanta; a Milano (e non solo) c’erano dei giudici che credevano che occuparsi di diritto del lavoro significasse tutelare il lavoro all’interno di un rapporto sinallagmatico evidentemente squilibrato nei rapporti di forza. “Pretori d’assalto” li chiamavano. Questi pretori (all’epoca vi era la Pretura in primo grado) facevano riaprire i cancelli di Arese ad esempio. Erano pretori che interrompevano l’udienza per andare a fare le ispezioni e le verifiche dentro le aziende. Erano pretori che ritenevano che i pony express (guarda un po’) fossero dei dipendenti con i diritti e la dignità dei dipendenti. Un giorno re melius perpensa il giudice dell’Appello statuì che i ‘pony express’ non fossero dei dipendenti quanto dei lavoratori autonomi: erano liberi nel numero delle consegne (questo l’assunto di base). Da allora si smise di fare le cause. Il nuovo orientamento divenne monolitico. Oggi pare che il problema si ripresenti con i pony express 2.0. Forse sarebbe il caso di rispolverare quella giurisprudenza dei “pretori d’assalto”. Forse ci si dovrebbe interrogare sulla questione fondamentale di soggezione e dipendenza economica.

La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato si fonda su un presupposto di carattere socio-economico, costituito dalla debolezza e dall’inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Tale debolezza si verifica in ogni fase del rapporto di lavoro, anche in quella antecedente al suo instaurarsi, e determina la totale alienazione del lavoratore dal processo di produzione e dall’organizzazione dell’attività lavorativa, nonché dalla proprietà o dal controllo dei mezzi di produzione.

Ha natura subordinata la prestazione lavorativa resa, con l’impiego di mezzo proprio, da motociclisti addetti al ritiro e recapito di plichi (c.d. “pony express”), non rilevando, in contrario, né la breve durata del rapporto, né la possibilità di rifiutare l’esecuzione delle prestazioni lavorative richiamate e, peraltro, sussistendo un controllo sui prestatori, sia pure a distanza (mediante contatto radio)”. Correva l’anno 1988.

I fattorini Foodora sono sottoposti a un continuo controllo, ogni loro movimento è tracciato, come se avessero un braccialetto elettronico. Il cerchio si chiude.

* Avvocato giuslavorista nato e cresciuto a Milano. Da sempre difendo i diritti dei lavoratori. Senza abbandonare la mia storia, oggi guardo alla tutela dei diritti della persona in quanto tale.

Riceviamo e pubblichiamo quando segue da Foodora

Foodora ha scelto di stipulare con i rider contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, a differenze di collaborazioni in ritenuta d’acconto o con partita IVA, prevedono importanti tutele proprio come i contributi Inps e l’assicurazione Inail in caso di infortuni sul lavoro, oltre ad una polizza assicurativa in caso di danni contro terzi che la società tiene a suo carico. In riferimento alla sentenza, sono risultati esclusi nei fatti il «costante monitoraggio della prestazione» e l’obbligo di seguire percorsi predefiniti. Infine, si continua a insistere con la tesi dell’allontanamento o addirittura del licenziamento ritorsivo quando a tutti i ricorrenti era stata proposta, prima della scadenza contrattuale, la sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione. Sono i ricorrenti che hanno deciso liberamente di non proseguire la collaborazione e ciò è emerso nel corso del giudizio.

Controreplica dell’autore

L’autore non è spettatore terzo e neutrale, all’opposto è di parte, ed esprime un personale punto di vista. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sono paragonabili alle tutele della subordinazione o della collaborazione organizzata ex 81/2015, uguali identiche a quelle del lavoratore subordinato. La sentenza del giudice, sul punto, è discutibile. Quanto al «costante monitoraggio della prestazione» è l’algoritmo e, suo tramite, la possibilità di un costante e continuo controllo da remoto, elemento denotativo – dal nostro punto di vista – della subordinazione o comunque della collaborazione organizzata equiparabile alla subordinazione (81/2015). Quanto al motivo della protesta da cui tutto è scaturito si precisa che, dal punto di vista dell’autore del post, era illegittimo chiedere la sottoscrizione di un contratto di collaborazione non in linea con i parametri di tutela ritenuti più corretti e reali dai lavoratori.

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