Leggiamo a pagina 24 del Contratto per il Governo di cambiamento di M5sLega (Diritto di famiglia) che: “Nell’ambito di una rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli, l’interesse materiale e morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale. È necessario riorganizzare e semplificare il sistema delle adozioni nazionali e internazionali”.

Nel leggere intendimenti quali “autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole”, “assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori”, rivalutare “anche il mantenimento in forma diretta”, “contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale” quasi mi assale la commozione. Perché è tutto quello che ha voluto già il legislatore 11 anni fa quando venne scritta e introdotta la Legge sull’affidamento condiviso (l. 54/06), salvo poi assistere all’immediato ritorno del c.d. falso affidamento condiviso – in pratica un affidamento pressoché esclusivo del minore al c.d. genitore collocatario, super dominus del suo sviluppo e la creazione del “genitore visitatore/frequentatore”, ossia di una sorta di Ogm umano, minorato, un genitore di serie B, in balia della bontà genitoriale del genitore collocatario – grazie all’ancien regime – ossia con le prassi giurisprudenziali che hanno immediatamente stravolto la ratio legis della l. 54/06 – che si è ispirata alla maternal preference, alla profonda e pervicace disuguaglianza tra i genitori, all’uso e all’abuso dell’affidamento del minore ai Servizi sociali.

Lo confermano oltre una decina di sentenze della Corte Edu, che innumerevoli volte ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 Cedu. Lo confermano quelle poche sentenze che riescono ad approfondire tutti questi profili e a far emergere il dolore, la sopraffazione, la rabbia, la frustrazione, la distruzione di vite intere, di generazioni di genitori annichiliti.

Ora finalmente ci sono due forze politiche che osano sfidare il mainstream e proporre una piena uguaglianza (art. 3 della Costituzione!) e il rispetto dei diritti fondamentali, della bigenitorialità e della genitorialità (artt., 2, 29, 30 Cost.). Cribbio che rivoluzionari! In Italia basta poco per essere rivoluzionari! È sufficiente voler tradurre realmente quello che i nostri padri costituenti hanno scritto e attuare una carta costituzionale. Un plauso a queste due forze politiche. Solo per questo motivo.

Quanto all’alienazione genitoriale c’è chi scrive ancora:

Alienazione parentale
Entra nella sezione Diritto di famiglia del contratto la controversa sindrome da ‘alienazione parentale'”.

Da anni spiego – e ancora lo ripeto nel libro in uscita in questi giorni Danno da deprivazione genitoriale (Ky ed.) – che “alienazione genitoriale e sindrome da alienazione genitoriale (Pas) non sono affatto la stessa cosa, come alcuni continuano a confondere anche alimentando ad arte l’equivoco, con l’intento di screditarne la fondatezza.

L’alienazione genitoriale è la condotta (alienante) che determina l’evento (l’alienazione, ossia la rimozione, allontanamento, accantonamento, diradamento di uno dei genitori, quasi sempre genitore non collocatario) che in quanto posto in violazione di diritti fondamentali (artt. 2, 29, 30 Cost.) costituisce sempre un illecito civile, oltre a configurare già un illecito penale a prescindere dall’esistenza di una fattispecie tassativa.

“L’alienazione genitoriale nasce quasi contestualmente all’essere umano, risale alla notte dei tempi. La ben nota frase “non ti farò vedere più i figli” è l’icona, assai diffusa, di una tale grave condotta. E prescinde dall’identità sessuale del genitore. (…) La sindrome da alienazione genitoriale (Pas) è la patologia che può anche manifestarsi nei casi più gravi come conseguenza dell’alienazione, tanto nel minore quanto nell’adulto, vittime e soggetti alienati. (…) In chiave di metafora potremmo descrivere dunque l’alienazione come una sberla, a seguito della quale potrebbe pure rimanere un livido, più o meno grave. Potrebbe. La sberla data esiste, è un dato fattuale, mentre il livido potrebbe emergere ove la sberla sia stata particolarmente grave”.

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