Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al 2013 come contributi per le imprese che esportano.

L’ex presidente del Gruppo Riva aveva provato a ottenere uno sconto di pena – come condotta ‘riparatoria’ – ricordando agli ermellini la transazione per un miliardo e 300 milioni avvenuta il 24 maggio dello scorso anno tra la famiglia Riva e l’amministrazione straordinaria di Ilva e Riva spa per pagare i debiti con il fisco e finanziare il piano di risanamento dell’acciaieria di Taranto. Ma la Cassazione ha sottolineato come l’accordo sia raggiunto quando ormai la sua responsabilità era già stata riconosciuta in giudicato.

I giudici hanno confermato anche la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per Alfredo Lo Monaco, ex presidente della finanziaria svizzera Eufintrade dove transitavano i soldi. I due avevano ottenuto uno sconto di pena nell’appello bis, pronunciato dalla Corte di Appello di Milano il 29 giugno 2017 e disposto dalla stessa Cassazione che aveva dichiarato la prescrizione di un episodio di truffa ordinando al giudici di merito di ricalcolare le pene: Riva aveva ottenuto tre mesi di sconto e Lo Monaco una riduzione più consistente, passando da 5 a tre anni e sei mesi di reclusione perché oltre alla prescrizione, su indicazione della Cassazione, non era stato più riconosciuto promotore dell’associazione a delinquere ma solo partecipe.

Senza successo, Riva – che per un periodo è stato latitante all’estero – e Lo Monaco hanno chiesto un trattamento sanzionatorio più morbido. Ma la Cassazione ha ritenuto ben motivata la decisione di negare ai due imputati le attenuanti generiche come deciso fin dal primo grado dal Tribunale di Milano nel 2014. Ad avviso dei giudici, con “puntuale giustificazione” sia in primo grado che in appello si è fatto riferimento “alla gravità delle condotte poste in essere per un numero rilevante di anni, all’intensità del dolo, all’assenza di resipiscenza” mostrata da Riva e Lo Monaco, “all’entità del danno, alla durata dell’associazione criminale”. Inoltre Riva, ha sottolineato la Cassazione, “si era volontariamente sottratto al processo” e anche successivamente non ci sono stati “elementi positivi di valutazione” della sua condotta.

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