Il premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere. Lo ha confermato la Corte d’appello di Milano, che ha respinto l’appello dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiesta alle donne straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto a quelle con permesso di soggiorno di lungo perioso o titolari di protezione internazionale. Lo hanno reso noto l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Avvocati per niente e Fondazione Piccini, che confidano nel fatto che l’istituto di previdenza “assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione”. L’Inps ha precisato sta già pagando da febbraio il bonus anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno, ottemperando alle sentenze dei mesi scorsi che hanno dichiarato illegittima l’esclusione.

“A seguito della decisione di primo grado – che aveva ritenuto discriminatoria la restrizione operata dall’Istituto rispetto alla previsione di legge – l’Inps ha emanato il messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018 con il quale ha dato esecuzione all’ordinanza, consentendo quindi a tutte le mamme straniere la presentazione delle domande, ma precisando che l’assegno viene pagato con riserva in relazione agli sviluppi futuri del giudizio”, sottolineano dal canto loro le associazioni. “A questo punto, visto l’esito del giudizio di appello, il messaggio dell’Inps resta ulteriormente confermato. Tuttavia, se l’Istituto mantenesse la “riserva” sui pagamenti e decidesse di proseguire nel giudizio, i beneficiari che hanno nel frattempo ottenuto il titolo, resterebbero in una situazione di incertezza per altri anni, fino alla decisione della Cassazione“.

Per le associazioni, “la situazione sarebbe paradossale non solo perché trattasi di prestazione che ha esattamente lo scopo di creare condizioni di maggiore serenità e sicurezza nel momento della nascita, ma anche perché, in questo contesto, la singola mamma avrebbe interesse a garantirsi un titolo di credito proprio (cioè una decisione del giudice che riguardi espressamente il suo caso) distinto da quello che deriva dalla decisione sulla causa collettiva; in tal modo si perderebbe l’effetto “deflattivo” che le stesse associazioni perseguivano, con il rischio di una moltiplicazione di giudizi individuali, a spese della collettività“.

“Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017 – aveva scritto l’Inps a febbraio – saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza n. 6019/2017. Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente. I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale”.

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