C’è un nuovo capitolo nella saga della signora Marisa Arcuri, la funzionaria Inps di Crotone entrata in rotta di collisione con il proprio ente per aver pervicacemente chiesto ai superiori se la dirigente cui era sottoposta avesse mai superato un concorso per l’accesso nei ruoli dirigenziali pubblici. Vicenda lunga, travagliata e complessa che ha visto due donne e due dipendenti della stessa società pubblica farsi la guerra per anni, in sede civile e penale, con conseguenze pesanti sulle rispettive attività lavorative e vite private. Specie per la funzionaria che, come raccontato dal fattoquotidiano.it, in ultimo era arrivata a denunciare se stessa davanti a un giudice per l’inattività forzata cui era costretta: “da cinque anni percepisco lo stipendio per non far nulla”. Le novità sono che la dipendente col pallino delle regole ha ricevuto la terza contestazione disciplinare dall’Inps, dopo quella pervenuta in seguito a un servizio delle Iene che ne raccoglieva ancora la denuncia. E poco importa se una sentenza della Corte d’Appello di Crotone, giusto un anno fa, la sollevava da analoga contestazione rilevando che la condotta della dipendente era tutt’altro che censurabile, ma al contrario “espressiva di quei generali doveri di cura del pubblico interesse cui i lavoratori pubblici dovrebbero sempre conformarsi”. Il disciplinare è stato subito impugnato dal legale della funzionaria mentre nel frattempo quello della dirigente i cui titoli erano messi in dubbio ha inoltrato una formale diffida all’autore degli articoli e al fattoquotidiano.it con intimazione a “volervi astenere dal compiere ulteriori atti diffamatori in danno della mia assistita”. Riportiamo integralmente la lettera di rettifica alla quale rispondiamo punto per punto, a beneficio soprattutto del lettore.

La rettifica
“La ricostruzione dei fatti contenuta nei Vostri articoli del 29/11/2017 e 20/03/2018 è del tutto inveritiera, fantasiosa, parziale e suggestiva ed, in quanto tale, si appalesa denigratoria e diffamatoria nei confronti della dott.ssa Alessandra Infante. La piena legittimità delle vicende concernenti la carriera lavorativa della mia assistita, ivi compreso il superamento della procedura concorsuale, è stata reiteratamente verificata con esito positivo dalle diverse Autorità Amministrative via via investite della questione (CO.PRO.S.S. di Crotone, M.E.F., I.N.P.S., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato della Funzione Pubblica, A.N.A.C., Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione etc.) ed i relativi provvedimenti restano a Vostra disposizione presso il mio studio. Inoltre, con riferimento alle condotte asseritamente fraudolente poste in essere dalla mia assistita per usurpare la qualifica di dirigente, Vi rappresento l’esistenza di ben due procedimenti penali (compreso quello nel quale l’informativa della Guardia di Finanza di Crotone tanto reclamizzata era stata depositata) archiviati dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, su richiesta del P.M. e nonostante l’opposizione della querelante sig.ra Arcuri. A ciò si aggiunga che l’archiviazione è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione. Anche con riferimento a tali procedimenti, i relativi atti restano a Vostra disposizione presso il mio studio. In ultimo, per mera completezza, si rappresenta la totale estraneità della dott.ssa Infante, ad oggi in servizio presso la Direzione Regionale I.N.P.S. Calabria, rispetto alle dinamiche interne al rapporto di lavoro in essere tra la sig.ra Arcuri e l’I.N.P.S., peraltro tuttora oggetto di vaglio giudiziario da parte del competente Giudice del Lavoro”. (Avv. Gianluca Scaramuzza, 21/03/2018)

La replica dell’autore Thomas Mackinson

1)   Era così estranea alle nostre intenzioni diffamare la sua cliente che il suo nome non è stato neppure riportato negli articoli, di tal che esso diventa noto, solo a seguito della pubblicazione della rettifica, così come la circostanza che da anni lavori presso altro ente, non inserita nell’articolo perché per noi inifluente.

2)   La documentazione menzionata, che non annovera la pubblicazione in GU del bando di concorso e la relativa graduatoria che ha visto la Dott.ssa Infante vincitrice, la sola utile a dirimere la questione, non certifica affatto che l’assunzione della sua cliente nei ruoli del pubblico impiego sia avvenuta tramite concorso pubblico, come impone la legge (art. 28 Dlgs 165/2001) a garanzia del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale. La stessa nota dell’Ispettorato della funzione pubblica citata rimarca che “il pubblico concorso rappresenta l’ordinaria modalità di accesso presso le pubbliche amministrazioni”. La serie di pareri, generata dal caso in oggetto, concorre semmai a definire ex post la regolarità di una procedura, diversa dall’accesso per pubblico concorso, non prevista dalla legge e che ha consentito a personale sprovvisto di titolo abilitativo di transitare nei ruoli della P.A., tramite procedure di mobilità interna eludendo la regola del pubblico concorso. Nel caso specifico, infatti, si è trattato di una procedura di mobilità interna (ex RT. 30, D. Lgs. n. 165/01) da un consorzio di servizi con natura giuridica di “ente pubblico economico” ad una amministrazione pubblica a tutti gli effetti (Mef prima e poi Inps). Detti pareri non sarebbero stati, peraltro, necessari qualora la dirigente avesse esibito la documentazione necessaria che, ove esistente, pubblicheremo, se ci sarà inviata.

3)    Ricordiamo, nel frattempo, a proposito dell’art. 97 Cost. che è nullo, per violazione di tale norma imperativa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato da un ente o  società, a totale partecipazione pubblica che svolge servizi locali, senza selezione a evidenza pubblica. In particolare, il Giudice di merito ha dichiarato la legittimità del recesso e del conseguente licenziamento, intimato da una società comunale a un dipendente, assunto con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza n.4897/2018 che ha ulteriormente statuito come l’assunzione nelle società partecipate è nulla senza regole concorsuali adeguate. Giova quindi segnalare che la questione specifica è così poco pacifica che, ancora in data 8 marzo 2018, la Federazione del Pubblico Impiego (DirPubblica) è tornata a chiedere chiarimenti all’Inps (alleghiamo la richiesta protocollata).

4)   Mai negli articoli rettificati è stata menzionata l’esistenza di asserite “condotte fraudolente”, invece così definite in un verbale della Guardia di Finanza, dichiarato inutilizzabile in ambito processuale, ma cionondimeno indicativo dei passaggi dubbi che hanno connotato l’assunzione nei ruoli della P.A. della Dott.ssa Infante. Quanto alle archiviazioni citate, giova menzionare per completezza anche quella della denuncia della sua cliente per calunnia e diffamazione a carico Marisa Arcuri che il Gip del Tribunale di Crotone ha archiviato l’anno scorso e precisamente il 18 luglio 2017.

5)   Ultimo punto: la circostanza per cui la Dott.ssa Infante sarebbe l’ispiratrice delle contestazioni disciplinari mosse dall’ente alla sig.ra Arcuri non è contenuta negli  articoli e neppure nella titolazione.  Non viene evocata neppure per “suggestione”. Tale contestazione è palesemente falsa.

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