L’atteso concorso pubblico per selezionare i dirigenti delle Agenzie fiscali è finalmente in rampa di lancio. Piccolo particolare: il 50% dei posti è di fatto già assegnato. A quanti negli anni passati – in assenza di concorsi, appunto – si sono visti attribuire incarichi dirigenziali senza averne titolo. Prassi bocciata dalla Corte costituzionale, che nel 2015 ha dichiarato illegittime le nomine di 800 dirigenti all’Agenzia delle Entrate e 200 in quella delle Dogane. L’escamotage è previsto da un emendamento alla legge di Bilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera. “Il governo aggira ancora il pronunciamento della Consulta”, commenta Pietro Paolo Boiano, segretario generale aggiunto della Dirstat, sindacato di dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione.

Le agenzie fiscali potranno indire un nuovo concorso “per titoli ed esami” destinato ai dirigenti, recita la proposta di modifica. Salvo aggiungere che fino al 50% dei posti possa essere riservato “al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l’agenzia delle Entrate o delle Dogane con almeno 10 anni di anzianità nella terza area”. Che non dovrà affrontare la preselezione. Non solo: le cosiddette posizioni organizzative temporanee (Pot) assegnate ai dirigenti decaduti dopo la sentenza della Corte vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018. E le agenzie sono autorizzate a creare nuove posizioni organizzative intermedie “per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione“, compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale. Potranno “disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni degli stessi conseguite negli anni precedenti”.

Ciliegina sulla torta, ai titolari di queste posizioni potrà essere attribuito “il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

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