Ultime ore per rientrare in carreggiata per chi voleva aveva chiesto di rottamare le cartelle esattoriali ma alla prova dei fatti, a luglio e settembre, non era riuscito a far fronte a tutti o parte dei pagamenti delle prime due rate. Il decreto fiscale in vigore dal 6 dicembre dopo le modifiche apportate al testo dal Parlamento, ha sancito la possibilità del “ripescaggio” dei morosi entro giovedì 7 dicembre, data ultima di pagamento anche per la terza rata della definizione agevolata varata lo scorso anno originariamente prevista per il 30 novembre. La legge apre infatti a una sanatoria nella sanatoria che gioca a favore dell’Ater di Roma. “Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate – Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la Comunicazione delle somme dovute”, spiega una nota dell’Agenzia che precisa anche come slitta “da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della quarta rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (dl 193/2016)”. Invariata, invece, la scadenza della quinta rata prevista per settembre 2018.

LA ROTTAMAZIONE BIS: CHI PUÒ PARTECIPARE – Il decreto fiscale ha dato poi il via alla rottamazione bis, in pratica una riedizione della precedente – che prevedeva lo sconto di mora e sanzioni aggiuntive sui carichi pendenti – con l’aggiunta delle cartelle del 2017. La legge stabilisce che possono aderire alla nuova sanatoria tutti i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Sono inclusi anche coloro che avevano fatto domanda per la precedente rottamazione, ma l’istanza era stata respinta perché le cartelle inserite avevano già in corso un piano di rateizzazione e le rate dovute fino al 31 dicembre 2016 non erano state pagate tutte. Restano invece fuori dalla rottamazione bis i contribuenti che hanno presentato richiesta di rottamazione l’anno scorso senza però darvi seguito. A meno che non abbiano esplicitamente rinunciato entro il 21 aprile 2017.

LA PROCEDURA E’ INDICATA SUL SITO DELL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE – Sulla pagine internet della ex Equitalia si può scaricare l’apposito modulo per presentare l’istanza DA 2000/17 che dovrà essere presentato agli sportelli dell’Agenzia o potrà essere inviato, assieme a copia del documento d’identità, alla direzione regionale competente via raccomandata o posta elettronica certificata. La scadenza è per il 15 maggio 2018. La domanda potrà anche essere presentata attraverso il sito dell’Agenzia nella sezione “Fai da te”, attualmente ancora in aggiornamento. Sarà in ogni caso l’Agenzia a comunicare al debitore eventuali carichi dell’anno 2017, affidati alla riscossione entro il 30 settembre, per i quali non c’è ancora notifica della cartella di pagamento.

LE SCADENZE – Per le cartelle 2017 indicate nella domanda, l’Agenzia comunicherà il via libera alla definizione agevolata o l’eventuale diniego entro giugno 2018. Se l’istanza è accettata, allora il contribuente avrà due strade davanti a sé: il pagamento in un’unica soluzione senza interessi legali entro luglio 2018 oppure la rateizzazione per un massimo di cinque tranche (luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, febbraio 2019). Differente il caso dei carichi 2000-2016 per il quale l’Agenzia comunicherà le somme dovute entro settembre 2018. Tuttavia, i pagamenti potranno essere dilazionati solo in tre rate (ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019). Fatta salva, naturalmente, la possibilità di versare il dovuto in un’unica soluzione ad ottobre 2018.

Resta inteso che chi era stato scartato lo scorso anno per irregolarità nei pagamenti dei piani di rateizzazione in essere dovrà mettersi in regola: entro il 30 giugno 2018, l’Agenzia invierà agli interessati che hanno fatto domanda la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate pre rottamazione. Solo dopo il pagamento del dovuto (entro il 31 luglio 2018) verranno inviate al contribuente tutte le informazioni necessarie per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. La comunicazione dell’Agenzia arriverà al massimo entro settembre 2018. “Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata”, puntualizza la nota dell’Agenzia.

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