Tra le tante, sgradevoli sorprese che accompagnano la vita quotidiana al volante, ritrovarsi la multa sul parabrezza per divieto di sosta, con buona probabilità, raggiunge i primi posti di questa speciale classifica. Tanto più se, come spesso può capitare, la contestazione non ha motivo di esistere, perché ad esempio il cartello del presunto divieto violato è in realtà poco o per nulla visibile, oppure scolorito, o altro ancora.

Quasi sempre, siamo abituati a considerare la “velina” apposta dal vigile sul tergicristallo come una multa definitiva, tanto che alla pronta richiesta di annullamento inoltrata all’agente – dopo aver constatato insieme l’infondatezza dell’infrazione – ci si sente rispondere che, purtroppo, la multa essendo già stata emessa, non si può semplicemente stracciare: serve pagare ed in seguito inoltrare regolare ricorso al giudice o in prefettura. Insomma: il danno e poi la beffa, poiché come tristemente sappiamo, ricorrere in Italia richiede parecchio tempo e notevole pazienza.

Le cose, però, non stanno esattamente così. In special modo proprio nel caso del presunto divieto di sosta, come ribadito da un’apposita circolare del Ministero degli Interni (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale n. 66 – prot. n. M/2413 del 17.7.1995): l’agente, in caso di bisogno, può effettivamente annullare la multa emessa anche quando è già stata apposta sul parabrezza. Questo perché, contrariamente a quanto si è indotti a pensare, perché diventi effettiva questa multa deve essere regolarmente registrata e notificata: passaggio amministrativo compiuto soltanto al ricevimento della stessa presso il proprio domicilio, tramite raccomandata a.r. o con messo comunale.

È questa la vera e propria multa contro cui fare ricorso e dal cui ricevimento decorrono i 5 giorni di tempo per poter pagare con lo sconto del 30%. In altre parole, la contravvenzione sul parabrezza dell’auto in divieto è solamente un “preavviso di accertamento”, che permette di pagare subito ma non di fare ricorso non costituendo appunto la notifica formale della contravvenzione. La multa vera e propria non è ancora uscita dalla sfera dell’agente, dunque detto preavviso può ancora essere annullato senza problemi di sorta.

Sempre secondo il Ministero, l’organo accertatore non può infatti modificare o annullare una multa già notificata all’automobilista salvo in alcuni casi eccezionali indicati dal codice della strada (per conclamati errori nell’individuazione del responsabile, quando è possibile l’archiviazione in via di autotutela): una volta compilata la contravvenzione e spedita al responsabile, tanto l’agente della municipale quanto il comando cui questi appartiene non possono più archiviare il procedimento.

Ma, come abbiamo visto, prima della registrazione ufficiale e della notifica formale, è per l’appunto possibile richiedere l’annullamento immediato al vigile – sempre che le circostanze lo ammettano, di comune accordo con l’agente – poiché non vi è stata ancora la notifica formale e dunque la “velina” di preavviso può essere stracciata al momento.

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