Le esenzioni fiscali di cui gode la Chiesa cattolica in Spagna “possono costituire aiuti di Stato vietati se e nella misura in cui siano concesse per attività economiche”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in una sentenza che ricalca quanto stabilito nel 2012 dalla Commissione europea riguardo agli immobili che la Chiesa possiede in Italia. In quel caso Bruxelles ha rilevato che l’esenzione dall’Ici era illegittima ma ha anche sancito però che Roma non era tenuta a recuperare il gettito perso, perché era troppo complicato stabilire chi dovesse pagare.

Nello stesso anno il governo Monti ha sostituito l’Ici con l’Imu e ne ha imposto l’applicazione anche agli immobili ecclesiastici che svolgono attività commerciali. Il 26 giugno 2014 il ministro dell’Economia del governo Renzi Pier Carlo Padoan ha poi firmato un decreto in base al quale non sono tenute a pagare le scuole private che chiedono alle famiglie rette inferiori ai 6.882 euro annui (pari al costo medio per ogni alunno di scuola statale calcolato dall’Ocse), le cliniche convenzionate e tutti gli enti non commerciali posseduti dalla Chiesa, dalle parrocchie alle università ai musei. Sul tema è poi intervenuto anche Papa Francesco, che nel 2015 ha chiesto a chi “guadagna dall’accoglienza” (leggi i conventi trasformati in hotel) di “pagare le imposte” perché “in caso contrario il business non è pulito”.

La sentenza pronunciata dalla Corte martedì riguarda la causa intentata da una congregazione religiosa della Chiesa cattolica spagnola, in qualità di ente responsabile di una scuola religiosa che si trova vicino a Madrid. La congregazione ha chiesto allo Stato il rimborso di un’imposta comunale sulle costruzioni di circa 24.000 euro, versata per lavori realizzati in un edificio scolastico che ospita la sala conferenze della scuola, invocando un accordo concluso tra la Spagna e la Santa sede (prima dell’adesione della Spagna alle Comunità europee) che prevede diverse esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. Le autorità tributarie hanno respinto la richiesta perché i locali ristrutturati sono utilizzati sia per impartire l’istruzione primaria e secondaria disciplinata dallo Stato, finanziata dal bilancio pubblico, sia a fini di istruzione prescolare, extrascolastica e post-obbligatoria libera, non sovvenzionata dal bilancio pubblico e per la quale vengono percepiti contributi d’iscrizione.

Il Tribunale amministrativo di Madrid, investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se l’esenzione fiscale controversa debba essere considerata quale aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione. “La causa propone allo stesso tempo la fondamentale questione se, per uno Stato membro, il fatto di esentare una comunità religiosa da talune imposte, anche per attività prive di finalità strettamente religiosa, possa costituire un aiuto di Stato vietato”, spiega la Corte. Secondo cui la risposta è sì “se e nella misura in cui le attività esercitate nei locali in questione sono attività economiche, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”. Nel caso specifico, lo è perché l’esenzione dall’imposta comunale conferirebbe alla congregazione che gestisce la scuola un vantaggio economico selettivo e comporta una diminuzione delle entrate del comune e, pertanto, l’impegno di risorse dello Stato.

Il presidente della Corte, il giudice Koen Lenaerts, ha affermato che la sentenza “può avere un effetto diretto anche sull’Italia”. “La relazione tra Stato e Chiesa è un tema delicato in molti paesi, ma questa sentenza è rilevante non solo per la Spagna, ma anche per l’Italia, e paesi come Francia e Belgio che hanno un concordato con la Chiesa”, ha detto.

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