Serviranno tre anni di rendimento scarsissimo, tanto da meritare una valutazione negativa, per essere licenziati dalla pubblica amministrazione. A prevederlo è uno degli ultimi due decreti attuativi della riforma del pubblico impiego, approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri venerdì completando così quella parte del “pacchetto Madia” che riguarda gli statali. L’effettivo allontanamento di chi si imbosca resta comunque appeso alla speranza che i dirigenti preparino le “pagelle” sulle performance dei loro sottoposti più seriamente che in passato (quando tendevano ad essere piuttosto generose), nonostante il fatto che il loro lavoro non sarà soggetto a controlli. Perché il decreto che se ne occupava, bocciato lo scorso novembre dalla Corte costituzionale, non è mai stato riscritto e nel frattempo la delega è scaduta per la gioia dei boiardi di Stato, scampati alla tagliola del “ruolo unico” e degli incarichi a tempo. Intanto, per completare il progetto di riordino contenuto nella delega Madia mancano ancora i via libera definitivi ai decreti bis sui licenziamenti lampo e sulle partecipate.

Il decreto sui procedimenti disciplinari, nell’ultima versione prevede che la sanzione massima – il licenziamento appunto – possa scattare non solo per “furbetti del cartellino e dipendenti che fanno assenze ingiustificate, ma anche per chi riceve “reiterata valutazione negativa della performance” nell’arco di un triennio. Resta poi la disposizione in base alla quale “la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque nei confronti del dipendente responsabile l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi”. Se il dirigente non esercita l’azione disciplinare, in questi casi, sarà soggetto anche lui alla sospensione fino a 3 mesi, “salva la maggiore sanzione del licenziamento” nei casi di dolo e colpa grave.

Il tempo massimo per concludere l’azione disciplinare, che come sanzione massima ha il licenziamento, nella versione definitiva viene peraltro riportato da 90 a 120 giorni, come oggi. Ora però i termini diventano “perentori”, ovvero non si possono superare. Resta fermo che i casi di illeciti scoperti in flagranza, come per i ‘furbetti del cartellino’, l’azione per il licenziamento si deve concludersi in 30 giorni.

Il nuovo Testo unico del pubblico impiego, anch’esso arrivato all’ultimo traguardo, apre la strada al promesso rinnovo del contratto, bloccato da otto anni, e interviene su assunzioni e premi. Con una modifica dell’ultima ora sono state ampliate le chances d’ingresso per i precari: nel piano straordinario di assunzioni saranno inclusi anche coloro che rischiavano di restare fuori perché il loro contratto era finito prima dell’entrata in vigore del decreto. Saranno, infatti, ammessi tutti i titolari di un rapporto di lavoro dal 28 agosto 2015, quando è entrata in vigore la legge delega. Vengono poi superati alcuni ostacoli alla costruzione dell’anzianità necessaria, tre anni: si potranno sommare i periodi di servizio maturati in diverse amministrazioni e si potrà essere chiamati da un ufficio diverso da quello in cui si lavora. Per bidelli, custodi o addetti alle pulizie arriva una proroga delle stabilizzazioni. Agli altri lavoratori flessibili, compresi i somministrati, sarà riconosciuto un vantaggio rispetto agli esterni (punti in più nei concorsi). Da ora in poi, comunque, “viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti”.

Per quanto riguarda i premi, sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale. Si stabiliranno la quota delle risorse destinate a remunerare quella organizzativa e quella individuale e i criteri per garantire che alla “significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati”. Tra le principali novità “viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali”. Nelle norme inoltre, “è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari”. Ogni amministrazione sarà tenuta a misurare e a valutare la performance anche “con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti”.

Al via poi il polo unico delle visite fiscali, che ora saranno gestite dall’Inps come quelle per i privati.

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